La V commissione bilancio della camera ha approvato l’emendamento 59.91 proposta dai relatori, che ha ottenuto il parere favorevole del Governo e sul quale il gruppo della Lega si è astenuto.
Il testo prevede che, in via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le ordinarie immissioni in ruolo, salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche (quindi accantonati i posti per i concorsi ordinari), sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione di cui al comma 1, ai docenti che, sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021.
Per i docenti di posto comune, di cui al periodo precedente, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova, seguito da una prova disciplinare.
In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.
In sostanza, l’emendamento approvato, rispetto all’attuale formulazione dell’art. 59 comma 4, prevede l’eliminazione del requisito delle 3 annualità di servizio necessarie per le assunzioni dalla prima fascia GPS per posti di sostegno, requisito che permane invece per le assunzioni da posto comune.
Inoltre, va rilevato come il testo approvato richiede che per i docenti di posto comune le 3 annualità di servizio siano svolte su posto comune laddove invece il testo originariamente previsto dall’art. 59 comma 4 (e ancora in vigore fino alla conversione del decreto legge) richiede genericamente 3 annualità di servizio.
Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio.
Questo ulteriore requisito, rischia di penalizzare eccessivamente molti docenti abilitati che, non solo devono possedere 3 annualità di servizio, ma devono anche averle svolte su posto comune, con l’esclusione quindi di molti docenti che si trovano ad aver svolto servizio misto comune\sostegno. Inoltre, anche se la norma al momento è applicabile solo per l’anno scolastico 2021\22, in prospettiva potrebbe disincentivare la disponibilità di molti docenti abilitati ad accettare supplenze su posto di sostegno con il conseguente rischio di lasciare scoperte molte cattedre a danno degli alunni con disabilità.