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Concorso Straordinario e abilitazione: i Sindacati chiedono chiarimenti al Ministero

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università telematicaLa legge 159/2019, che ha previsto l’indizione del concorso straordinario per il ruolo, aveva previsto che i vincitori conseguissero l’abilitazione all’esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso all’atto della conferma in ruolo (art. 1 comma 9 lettera f), prevedendo altresì che i vincitori potessero anche conseguire l’abilitazione prima dell’immissioni in ruolo, rispettando le condizioni stabilite dalla lettera g) numeri 2) e 3). Sul punto si veda il paragrafo successivo.

Allo stesso tempo, l’art. 1 comma 9 lettera e) prevedeva la compilazione di un elenco non graduato dei soggetti che, avendo conseguito nelle prove il punteggio minimo previsto, potevano conseguire l’abilitazione all’insegnamento sempre alle condizioni di cui alla lettera g). In altri termini gli idonei, al pari dei vincitori, potevano conseguire l’abilitazione all’insegnamento rispettando le condizioni stabilite dalla lettera g).

LE CONDIZIONI PREVISTE DALL’ART. 1 COMMA 9 LETTERA G

Secondo quanto stabilito dall’art. 1 comma 9 lettera g) della Legge 159/2019, l’abilitazione all’esercizio della professione docente si consegue a condizione di:

  1. Avere in essere un contratto di docenza a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) presso un’istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità della posizione contributiva.
  2. Conseguire i 24 CFU (qualora non ne siano in possesso) con oneri a carico dello Stato per i vincitori e a spese proprie per gli idonei.
  3. Sostenere al termine dell’anno di prova, una prova orale, che precede la valutazione del periodo di formazione e prova, da tenersi dinnanzi al comitato di valutazione integrato da 2 esterni di cui almeno 1 dirigente scolastico, che si intende superata con voto pari ad almeno 7/10.recupera gli anni scolastici e consegui il diploma

Ebbene, il Decreto Legge n. 73/2021, il cui processo di conversione è in corso, prevede delle importanti novità in merito al conseguimento dell’abilitazione. Infatti, l’art. 59 comma 21 dispone che:

All’articolo 1 del Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159:

1) al comma 9, lettera g) i punti 2) e 3) sono soppressi;

2) il comma 13 è abrogato”.

Alla luce di tali abrogazioni, coloro che hanno superato le prove con il punteggio minimo richiesto (56/80) conseguiranno l’abilitazione all’insegnamento senza dover conseguire i 24 CFU. Viene anche eliminata la prova orale finale, che secondo la normativa previgente precedeva la valutazione del periodo di formazione iniziale e di prova, da superarsi con il punteggio di sette decimi o equivalente.

Rimane però, in quanto non abrogata, almeno per il momento, l’unica condizione stabilita dall’art. 1 comma 9 lettera a) ovvero che si abbia in essere un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva.

Tfa sostegno VI ciclo il controsensoNel corso dell’informativa svoltasi ieri con le organizzazioni sindacali, queste hanno chiesto chiarimenti in merito alle modalità di conseguimento dell’abilitazione. Occorre in particolare chiarire se l’abilitazione viene già conseguita, similmente a quanto avviene per il concorso ordinario (compreso lo STEM), all’atto del superamento delle prove oppure se, stante la non abrogazione dell’art. 1 comma 9 lettera g punto 1), sia comunque necessaria una supplenza al 30 giugno \ 31 agosto e, in tal caso in quale momento viene conseguita l’abilitazione (all’atto della nomina o al termine dell’anno).

Secondo i sindacati, in conformità con quanto previsto per il concorso ordinario, coloro che hanno superato lo straordinario acquisiscono l’abilitazione nel momento in cui si superano le prove.

Questa soluzione salvaguarderebbe anche coloro che non rientrano nel contingente delle immissioni in ruolo o che sono già di ruolo in altra classe di concorso.

L’Amministrazione ha fatto sapere che riconvocherà a breve i sindacati sull’argomento. Ricordiamo altresì che il procedimento di conversione in legge del Decreto 73 è attualmente in corso e che, il legislatore potrebbe intervenire direttamente per chiarire la questione.

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