da la tecnicadellascuola – Come abbiamo anticipato nelle scorse ore, il Decreto ministeriale 755 del 6 luglio, pubblicato in data 7 luglio 2021, autorizza 22mila posti per il VI ciclo del Tfa Sostegno tanto atteso.
Le modalità di espletamento delle prove di accesso sono predisposte dagli atenei con propri bandi – spiega il Decreto ministeriale – e sono costituite da un test preselettivo, una o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale, nonché gli aspetti organizzativi e didattici del corso di specializzazione per le attività di sostegno, sono disciplinati ai sensi del D.M. 8 febbraio 2019, n. 92 e del D.M. 7 agosto 2020, n. 90.
Ma chi può accedere al VI ciclo del Tfa Sostegno?
Sempre il Decreto ministeriale stabilisce che ai fini dell’individuazione dei titoli di ammissione per l’iscrizione alle prove di accesso si rimanda all’art. 3, comma 1 (Requisiti di ammissione e articolazione del percorso) e all’art. 5, comma 2 (Disposizioni transitorie e finali) del D.M. n. 92/2019.
Requisiti di accesso al Tfa Sostegno VI ciclo
Art. 3, comma 1 del D.M. n. 92/2019
I requisiti di accesso al Tfa Sostegno VI ciclo, dunque, danno il via libera ai candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:
Percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell’infanzia e primaria:
- titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
- diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002;
Percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado:
- è previsto il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.
Tale articolo 5, comma 2 del Decreto legislativo 59 del 2017 fa riferimento al possesso congiunto di:
a) laurea, oppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.