da orizzontescuola – Riunione al Ministero dell’Istruzione in merito alla bozza delle istruzioni operative relativamente alle immissioni in ruolo del personale docente per l’a.s. 2021/22 è stata al centro dell’incontro tra l’amministrazione e le organizzazioni sindacali.
Il Ministero, come segnala la Uil Scuola, in un report pubblicato sul proprio sito, in apertura di incontro ha illustrato la bozza dell’Allegato A che contiene le ‘Istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per il personale docente per l’anno scolastico 2021/2022’.
BOZZA INDICAZIONI
La bozza, che ancora potrà subire delle modifiche, per buona parte ripropone le istruzioni già adottate lo scorso anno, soprattutto in merito ai criteri generali delle assunzioni:
Posto dispari: l’eventuale unità eccedente è assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine e qualora non vi siano state penalizzazioni alle graduatorie delle procedure concorsuali.
Graduatorie esaurite: Nel caso in cui la graduatoria di un concorso sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria ad esaurimento. Nel caso in cui, invece, la graduatoria ad esaurimento sia esaurita o non sufficientemente capiente, per i posti ad essa assegnati si procede a nomina dalle graduatorie concorsuali.
Riserve di legge: Bisogna tenere conto delle quote di riserva ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e dell’obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico la normativa relativa alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e degli orfani o, in alternativa, del coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro.
Compensazioni: Qualora le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti assegnati, in assenza o per esaurimento delle graduatorie o perché sono venuti meno in sede di adeguamento i posti previsti in organico di diritto, si procede fermo restando il limite del contingente assegnato, a destinare tali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo riguardo prioritariamente al grado e alla tipologia disposto di cui trattasi (in subordine è quindi possibile anche in altro grado o per altra tipologia di posto).
Tale compensazione tra le classi di concorso/posti dovrà avvenire, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, sugli insegnamenti per i quali sia accertata la disponibilità del posto.
Graduatoria ad esaurimento scuola primaria- GAE primaria- (posto comune e posto di lingua inglese): Le immissioni in ruolo della scuola primaria devono essere effettuate attingendo dalla graduatoria generale e secondo la posizione nella stessa occupata, anche se riferite a posti di specialista di lingua inglese.
Nell’ipotesi in cui il docente non sia in possesso del titolo allo stesso viene notificato, contestualmente, l’obbligo di partecipazione al primo corso utile di formazione per l’insegnamento della lingua inglese.
Precedenze
Graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale (2016-2018): Il sistema delle precedenze di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta della provincia.
Assegnazione della sede: Nella scelta della sede è assicurata, prioritariamente, la precedenza al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21, dall’art. 33 comma 6 e dall’art. 33 commi 5 e 7 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
NOTA BENE: La precedenza è riconosciuta alle condizioni previste dall’ art. 13 comma 1 del CCNI 2019-22 sulla mobilità del personale di ruolo.
Per quanto riguarda l’ordine delle operazioni:
Le immissioni in ruolo avvengono considerando tutti i posti vacanti e disponibili (al 31/8) nei limiti del contingente autorizzato dal Ministero dell’Economia e Finanze (MEF):
– Per il 50% da Graduatorie ad Esaurimento GAE;
– Per l’altro 50% dalle graduatorie concorsuali GM
PER LA QUOTA DEL 50% DESTINATO ALLE GRADUATORIE CONCORSUALI GM:
Infanzia e Primaria
a) Graduatorie del concorso ordinario 2016 (DD.GG. n. 105 e n. 107): si scorrono le graduatorie fino al loro esaurimento compresi gli idonei;
b) Graduatorie del concorso straordinario 2018 (D.D.G.1546): qualora residuino posti dalle graduatorie del 2016 per mancanza di aspiranti, si scorrono le graduatorie del 2018 fino al loro esaurimento;
c) Fasce aggiuntive, se presenti (D.M. n. 40/2020): qualora residuino posti dalle graduatorie del 2018 per mancanza di aspiranti, si scorrono le fasce aggiuntive fino al loro esaurimento;
d) Graduatorie Provinciali delle Supplenze (GPS): qualora residuino posti dalle fasce aggiuntive per mancanza di aspiranti, si scorrono le GPS, compresi gli elenchi aggiuntivi, secondo quanto previsto dal Decreto Sostegni Bis, contratto a tempo determinato con formazione e valutazione finale, salvo modifiche al D.L. stesso (Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73). Sono fatti salvi i posti destinati alle procedure ordinarie per la scuola della infanzia e primaria le cui domande sono scadute il 31/7/2020 (D.D. 498/2020). (provvedimento quest’ultimo che critichiamo perché si crea precariato e si lasciano posti “sospesi”).
Scuola secondaria di I e II grado
a) Graduatorie del concorso ordinario 2016 (DD.GG. n. 106 e 107): si scorrono le graduatorie fino al loro esaurimento compresi gli idonei;
b) Graduatorie del concorso straordinario 2018 (D.D.G. 85): qualora residuino posti dalle graduatorie del 2016 per mancanza di aspiranti, si scorrono le graduatorie del 2018 fino al loro esaurimento;
c) Fasce aggiuntive, se presenti (D.M. n. 40/2020): qualora residuino posti dalle graduatorie del 2018 per mancanza di aspiranti, si scorrono le fasce aggiuntive fino al loro esaurimento.
PER LA QUOTA DEL 50% DESTINATO ALLE GRADUATORIE CONCORSUALI GM:
Infanzia e Primaria
a) Graduatorie del concorso ordinario 2016 (DD.GG. n. 105 e n. 107): si scorrono le graduatorie fino al loro esaurimento compresi gli idonei;
b) Graduatorie del concorso straordinario 2018 (D.D.G.1546): qualora residuino posti dalle graduatorie del 2016 per mancanza di aspiranti, si scorrono le graduatorie del 2018 fino al loro esaurimento;
c) Fasce aggiuntive, se presenti (D.M. n. 40/2020): qualora residuino posti dalle graduatorie del 2018 per mancanza di aspiranti, si scorrono le fasce aggiuntive fino al loro esaurimento;
d) Graduatorie Provinciali delle Supplenze (GPS): qualora residuino posti dalle fasce aggiuntive per mancanza di aspiranti, si scorrono le GPS, compresi gli elenchi aggiuntivi, secondo quanto previsto dal Decreto Sostegni Bis, contratto a tempo determinato con formazione e valutazione finale, salvo modifiche al D.L. stesso (Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73). Sono fatti salvi i posti destinati alle procedure ordinarie per la scuola della infanzia e primaria le cui domande sono scadute il 31/7/2020 (D.D. 498/2020). (provvedimento quest’ultimo che critichiamo perché si crea precariato e si lasciano posti “sospesi”).
Scuola secondaria di I e II grado
a) Graduatorie del concorso ordinario 2016 (DD.GG. n. 106 e 107): si scorrono le graduatorie fino al loro esaurimento compresi gli idonei;
b) Graduatorie del concorso straordinario 2018 (D.D.G. 85): qualora residuino posti dalle graduatorie del 2016 per mancanza di aspiranti, si scorrono le graduatorie del 2018 fino al loro esaurimento;
c) Fasce aggiuntive, se presenti (D.M. n. 40/2020): qualora residuino posti dalle graduatorie del 2018 per mancanza di aspiranti, si scorrono le fasce aggiuntive fino al loro esaurimento;
d) Graduatorie del concorso straordinario 2020 (D.D.G. 510): qualora residuino posti dalle fasce aggiuntive per mancanza dia spiranti, si scorrono le graduatorie del concorso straordinario 2020 fino al loro esaurimento nel limite dei 32.000 posti previsti.
Graduatorie del concorso straordinario 2020 (D.D.510) e Concorso ordinario 2020 (STEM- D.D. 826/2021): Qualora residuino posti dalle fasce aggiuntive per mancanza di aspiranti relativamente alle classi di concorso A020, A026, A027 A028 e A041, le disponibilità sono ripartite al 50% tra la graduatoria del concorso straordinario 2020 (nel limite dei 32.000 posti previsti) e il concorso ordinario STEM (nel limite dei 6.129 posti previsti). L’eventuale posto dispari è assegnato al concorso ordinario STEM.
e) Graduatorie Provinciali delle Supplenze (GPS): qualora residuino posti dal concorso straordinario 2020 e, relativamente alle classi di concorso A020, A026, A027 A028 e A041 dalla graduatoria STEM, per mancanza di aspiranti, si scorrono le GPS, compresi gli elenchi aggiuntivi, secondo quanto previsto dal Decreto Sostegni Bis (Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73), fatti salvi i posti destinati alle procedure ordinarie per la scuola secondaria le cui domande sono scadute il 31/7/2020 (D.D. 499/2020). (provvedimento quest’ultimo che critichiamo perché si crea precariato e si lasciano posti “sospesi”).
Assunzioni docenti 2021 da GPS, chi può nutrire delle speranze per il ruolo
La posizione della Uil Scuola, dopo l’incontro con i rappresentanti ministeriali: “La Uil Scuola ha ribadito all’amministrazione ciò che aveva già sottolineato nei precedenti incontri: avviare la procedura informatizzata nelle diverse regioni, anche se riferita per ora solo alla scelta della provincia, non è rispettoso nei confronti dei tanti docenti interessati alle immissioni in ruolo in una situazione che appare, per utilizzare un eufemismo, molto confusa: non si conosce, ad oggi, il contingente delle immissioni in ruolo, ci sono procedure concorsuali in atto con graduatorie non ancora ultimate, altre bloccate dal TAR, senza considerare che altre procedure non sono state ancora avviate e non c’è una risposta chiara e precisa su come i docenti che abbiano superato le prove del concorso straordinario 2020 e che non saranno assunti in ruolo acquisiranno l’abilitazione. Il rischio è infatti che la macchina operativa parta per poi doversi necessariamente fermare e ripartire, con grave danno per l’avvio del prossimo anno scolastico e per tutti gli studenti che invece meritano che tutti i loro docenti siano in servizio il 1° di settembre”.