In sede di assegnazione provvisoria l’insegnante potrà chiedere l’assegnazione provvisoria anche su posti derivanti dalla somma di spezzoni purché compatibili con l’orario di servizio.
COE E SPEZZONI: QUALE DIFFERENZA?
In via preliminare va evidenziata la differenza fra le COE (Cattedre Orario Esterne) e le cattedre derivanti dalla somma di spezzoni. Le prime sono cattedre esterne costituite dall’Ufficio Scolastico Provinciale nella fase di predisposizione degli organici, accorpando spezzoni presenti in scuole diverse. Sono quindi cattedre che fanno parte dell’organico di diritto.
La formazione delle COE può avvenire con una scuola di titolarità e una o due scuole di completamento (art. 11 del CCNL mobilità). Non è consentita la costituzione di nuove cattedre orario mediante l’abbinamento di tre scuole, qualora dette scuole abbiano sede in tre distinti Comuni, anche se nel corso degli anni la prassi ha disatteso in parte le regole contenute nelle ordinanze consentendo, di fatto, la costituzione di COE anche su tre comuni.
In ogni caso, deve essere rispettato il criterio della facile raggiungibilità e deve essere assicurata al titolare la possibilità di adempiere a tutti gli obblighi di servizio (art. 6 dell’O.M. 191/1997).
Il criterio della distanza chilometrica non superiore ai 30 Km, sancito dall’O.M. 9 luglio 1996 n. 322, si deve implicitamente ritenere abrogato in quanto non più previsto nelle successive ordinanze.
Cosa diversa dalle COE sono gli spezzoni, la cui somma può essere chiesta dal docente in sede di assegnazione provvisoria. In questo caso non si tratta di vere e proprie cattedre costituite dagli ambiti territoriali in sede di predisposizione degli organici, ma si tratta di spezzoni che sono residuati nella fase di predisposizione delle cattedre (non sono cioè stati utilizzati per costituire delle COE).
Il docente potrà quindi chiedere di essere assegnato a una cattedra composta dalla somma di tali spezzoni. È evidente che, in tal caso, tale cattedra potrà essere formata anche da spezzoni che non rispettano il criterio della facile raggiungibilità (che è valido per le COE ma non per la somma di spezzoni).
SCUOLE DI COMPLETAMENTO E PREFERENZE ESPRESSE
Nel caso in cui il docente esprima la preferenza per le COE cercherà di essere accontentato come sede principale in una delle preferenze espresse nella domanda di assegnazione provvisoria. Si badi però che la sede o le sedi di completamento potrebbero anche essere delle scuole non richieste dall’aspirante. Questo perché in tal caso, le COE sono state già predisposte dall’ambito territoriale e rese note.
Discorso diverso si deve fare nel caso della somma di spezzoni. In tal caso l’accorpamento degli spezzoni viene effettuato esclusivamente considerando le preferenze espresse nella domanda e la possibilità di accorpare eventuali spezzoni presenti nelle scuole richieste. Non potranno quindi essere considerati spezzoni relativi a scuole non indicate nella domanda, salvo che l’aspirante abbia indicato l’intera provincia o i distretti comprendenti le scuole in questione.