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Immissioni in ruolo e 104/92: priorità nella scelta della sede solo nella seconda fase

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diplomati itp, laurea e 24 cfuIn base alla legge 104/92 i lavoratori diversamente abili o che assistono parenti e affini entro un certo grado, hanno la priorità nella scelta della sede di lavoro.

CHI PUÒ FRUIRE DELLA PRECEDENZA
Ai sensi degli art. 21 e 33 comma 6 della Legge 104/1992 la persona con disabilità personale ha diritto alla precedenza nell’assegnazione della sede. Analogo diritto spetta alla persona che assiste un parente o affine in situazione di disabilità (art. 33 comma 5 Legge 104/1992).
In particolare questo diritto spetta nelle seguenti situazioni:

  • persone disabili in situazione di gravità (art. 33 comma 6), le quali hanno diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio;
  • persone disabili (anche non gravi) ma con un grado di invalidità civile superiore ai 2\3 oppure con minorazioni iscritte alle categorie, prima, seconda e terza.
  • persone che assistono un parente o affine in situazione di gravità ai sensi dell’art. 33 comma 5 Legge 104. In tal caso la precedenza è limitata all’assistenza nei confronti dei figli, dei genitori, del coniuge e dei fratelli-sorelle nel caso in cui i genitori siano a loro volta impossibilitati ad assistere i loro figli oppure siano scomparsi.

COME OPERA LA PRECEDENZA
La priorità nella scelta della sede, essendo riconducibile a semplice precedenza e non a riserva di posti si realizza, ovviamente, solo nell’ambito del contingente di nominandi aventi titolo al conferimento della stessa tipologia di supplenza.

Per quanto attiene alle nomine in ruolo da effettuare attingendo dalle graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale, il sistema delle precedenze di cui alla Legge 104/1992 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta della provincia. Tale precedenza potrà essere fruita soltanto all’interno della provincia, per la scelta della sede.
Questo significa che nella prima fase concernente la scelta della provincia, il docente non godrà di alcuna precedenza e la provincia sarà individuata secondo il normale ordine di scorrimento della graduatoria. Il docente godrà, invece, della priorità nella scelta della sede all’interno della provincia.

Nell’ambito delle procedure di immissioni in ruolo, articolate in due fasi, la priorità della scelta opererà quindi nella seconda fase (quella relativa all’assegnazione delle sedi all’interno della provincia). Per questo motivo, come riportato nell’avviso dell’USR Lazio, nella fase 2 sarà possibile allegare le relative certificazioni comprovanti il diritto alla precedenza nella scelta della sede. 

PER QUALI ISTITUTI SPETTA LA PRIORITÀ
Nel caso di disabilità personale, il diritto alla scelta si applica, per qualsiasi istituto scolastico anche se non ricadente all’interno della propria provincia di residenza.
Per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap, il beneficio risulta applicabile solo per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore, ovviamente appartenente alla stessa provincia di assistenza.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Per usufruire della priorità nella scelta è necessario produrre:

1) la certificazione medica rilasciata dall’Asl attestante la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente.

2) Dichiarazione personale che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

3) Una dichiarazione personale (redatta sotto la propria responsabilità ai sensi delle disposizioni di cui al DPR 445/2000) da cui risulti il grado di parentela e la prestazione di assistenza continuativa.

4) Una dichiarazione personale da cui risulti l’attività di assistenza svolta con carattere di unicità (art. 33, comma 3, legge 104/1992 come modificato dall’art. 24 comma 1 lettera a) della legge 183/2010). Si precisa che la precedenza non viene riconosciuta ad alcuno dei figli qualora, oltre al richiedente, convivano con il genitore disabile, il coniuge del disabile – primo soggetto obbligato per legge all’assistenza – non impedito all’assistenza per motivi oggettivi.

5) Dichiarazione in cui risulti l’impossibilità, da parte di ciascun figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico. L’autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile.

6) Dichiarazione in cui risulti di essere anche l’unico soggetto che ha chiesto di fruire per l’intero anno scolastico in cui presenta la domanda, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ex art. 42 comma 5 del D. lgs n. 151/2001

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