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Assegnazione provvisoria e neoimmessi in ruolo: chiarimenti

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diplomati itp, laurea e 24 cfuL’assegnazione provvisoria è un movimento annuale che consiste nella possibilità di chiedere, in presenza di determinati requisiti, una sede di servizio diversa da quella di titolarità.

Si tratta quindi di uno spostamento annuale in quanto il docente, al termine del periodo di assegnazione provvisoria, ritorna nella sede di titolarità salva la possibilità di richiedere nuovamente l’assegnazione provvisoria laddove ne ricorrano nuovamente i requisiti.

RICONGIUNGIMENTO
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per il:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore

QUANDO SI PRESENTA LA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
La domanda di assegnazione provvisoria si presenta tipicamente verso la fine dell’anno scolastico precedente (normalmente a luglio, anche se quest’anno è stata anticipata di qualche settimana) e gli esiti delle domande vengono pubblicati tipicamente alla fine di agosto (quest’anno si attendono qualche settimana prima).

VINCOLO TRIENNALE PER I NEOIMMESSI IN RUOLO DAL 2020/21

I neoimmessi in ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2020/21 sono soggetti al vincolo triennale che impedisce loro di presentare anche domanda di utilizzazione/assegnazione provvisoria. La norma (art. 399 del Testo unico comparto scuola) prevede esclusivamente due deroghe:

  1. Innanzitutto sono fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.
  2. Il vincolo quindi non si applica inoltre non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, in particolare:
    • alla persona maggiorenne con handicap grave la quale, oltre a usufruire alternativamente dei permessi orari giornalieri o mensili, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
    • al lavoratore dipendente che, assistendo una persona con handicap grave, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Tale personale a norma del comma 5, ha infatti diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

La possibilità di presentare istanza di assegnazione provvisoria per il personale che usufruire della Legge 104 resta però solo a condizione che le situazioni siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali, ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie.

NUOVE DEROGHE AL VINCOLO

In deroga al blocco quinquennale (ora triennale), possono inoltre partecipare alle assegnazioni provvisorie i docenti che possono beneficiare di altre garanzie di legge e, in particolare:

  1. i docenti con figli di età inferiore ai 3 anni (ai sensi dell’art. 42 bis del D.Lgs.151/2001 T.U. sulla maternità, che prevede per questa casistica la c.d. assegnazione temporanea).
  2. i docenti che rientrano nell’ambito di applicazione della Legge 226/1999, art.17 e della Legge 86/2001, art.2 (personale coniuge di militare o categoria equiparata trasferita d’ufficio).

I NEOIMMESSI IN RUOLO POSSONO PRESENTARE DOMANDA?
Secondo il vigente CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie valido per il triennio 2019/2022 (art. 7 comma 2):

possono partecipare all’assegnazione provvisoria, laddove si sia in possesso dei requisiti richiesti, tutto il personale docente, compreso quello della provincia di Trento, assunto con decorrenza giuridica antecedente all’anno scolastico per il quale si effettuano le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria.

Questo significa che, di regola, l’assegnazione provvisoria può essere presentata solo da coloro la cui decorrenza giuridica dell’assunzione è antecedente rispetto all’anno scolastico per cui si richiede l’assegnazione provvisoria (es: docente assunto con decorrenza giuridica 2020/21 potrebbe chiedere l’assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2021/2022).

Viceversa,

Non sono consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti di personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente all’inizio dell’anno scolastico 2019/20 ovvero 2020/21 e 2021/22, fatto salvo per i docenti che sono stati assunti con DDG 85/2018.

Questo significa che, di regola, l’assegnazione provvisoria non può essere richiesta da coloro la cui decorrenza giuridica dell’assunzione coincide con l’inizio dell’anno scolastico per cui si richiede l’assegnazione (es: il docente assunto con decorrenza giuridica 2021/22 non può chiedere l’assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2021/2022, potrà poi chiederla, alla fine dell’anno scolastico, per l’anno scolastico 2022/2023).

Ebbene, una parte delle assunzioni che avverranno attingendo dalle graduatorie del concorso straordinario 2020 saranno effettuate con decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020, cioè con retrodatazione della nomina. Tali docenti potrebbero teoricamente presentare domanda di assegnazione\utilizzazione provvisoria, (se in possesso dei requisiti per derogare al vincolo triennale) ma di fatto la possibilità di presentare la domanda risulta essere preclusa dalla scadenza dei termini di presentazione, attualmente fissati al 5 luglio.

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