Ai sensi del CCNL mobilità, al personale docente che, dopo la conferma in ruolo, abbia frequentato i corsi di dottorato di ricerca è riconosciuto il periodo di durata del corso come effettivo servizio di ruolo.
Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
QUANTO VALE
Tale servizio è valutato come di ruolo (lettera A) se si è attualmente sullo stesso ruolo d’istruzione o come servizio su altro ruolo (lettera B) se si è attualmente titolari su ruolo diverso.
Pertanto il periodo effettuato come Dottorato di ricerca è valutato per intero ai sensi della lettera A) della tabella (6 punti l’anno) se il docente è in servizio attualmente nello stesso grado di scuola in cui era in servizio negli anni del dottorato, mentre vale sempre per intero, ma ai sensi della lettera B (3 punti l’ anno) se attualmente è in servizio in un diverso grado di scuola (premessa alle note comuni).
Ciò in aggiunta al punteggio attribuito per il mero possesso del titolo di dottorato di ricerca che viene valutato punti 5 nei trasferimenti e punti 6 nella mobilità professionale (passaggi di cattedra e\o ruolo).
LA CONFERMA IN RUOLO
La valutazione in questione avviene ai sensi dell’art. 453 del D. lgs 16.4.1994 n. 297 il quale trova applicazione nel caso di docenti che abbiano già ottenuto la conferma in ruolo.
PUNTEGGIO PER LA CONTINUITÀ
Detto periodo non va valutato ai fini dell’attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola, né nel comune.