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GPS e docenti di ruolo: ecco quando deve avvenire la cancellazione [Chiarimenti]

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diplomati itp, laurea e 24 cfuI vari uffici scolastici stanno pubblicando in questi giorni i decreti di esclusione dalle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze) dei docenti di ruolo.

L’esclusione avviene sulla base dei tabulati forniti dal gestore del sistema informatico relativi ai docenti immessi in ruolo o che hanno ottenuto il passaggio di ruolo e che risultano contestualmente presenti nelle graduatorie GPS della provincia.

L’esclusione riguarda due casistiche ben diverse:

  1. Docenti di ruolo inseriti nelle GPS per la stessa classe di concorso \ tipologia di posto. In questo caso l’esclusione riguarda solo la classe di concorso\tipologia di posto in cui il docente è di ruolo.
  2. Docenti immessi in ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2020\21 che hanno già ottenuto la conferma in ruolo. In questo caso l’esclusione riguarda tutte le classi di concorso.

DOCENTI DI RUOLO NELLA STESSA CLASSE DI CONCORSO

L’art. 36 del CCNL relativo al personale del comparto scuola del 29.11.2007 prevede che:

il personale docente a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado di istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno”.

Lo stesso art. 16, comma 3, dell’OM 60/2020 consente esclusivamente ai soggetti immessi in ruolo con riserva di presentare domanda di inclusione nelle GPS relative alla classe di concorso o alla tipologia di posto di titolarità, prevedendo peraltro che l’inclusione divenga effettiva solo all’esito del relativo contenzioso, qualora lo stesso porti alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato.
Per converso non è consentito l’inserimento nelle GPS per i docenti che siano titolari nella medesima classe di concorso\tipologia di posto e in ogni caso non è possibile usufruire dell’art. 36 CCNL per supplenze nella medesima classe di concorso\ruolo di titolarità.
In alcuni decreti di depennamento si legge che “i candidati […] risultano aver prodotto istanza di inserimento nelle graduatorie relative alla tipologia di posto o alla classe di concorso per le quali risultano già titolari”.
Con l’esclusione decadono, pertanto, per tali candidati i contratti individuali di lavoro in essere o futuri per la classe di concorso indicata (quella di titolarità). 

Inoltre, come si legge in alcuni avvisi, in seguito alla revoca, il servizio eventualmente prestato dal docente nel corrente anno scolastico per tale classe di concorso, prima dell’esclusione, dovrà essere considerato come servizio prestato di fatto e non di diritto (avrà quindi solo validità economica ma non giuridica).
In sintesi, l’esclusione:

  • Avviene solo per la classe di concorso\tipologia di posto di titolarità.
  • É indipendente dell’avvenuta conferma in ruolo in quanto il docente non avrebbe proprio potuto presentare domanda per la medesima classe di concorso di titolarità (salvo il caso dei docenti di ruolo con riserva).
  • Determina l’eventuale validità solo economica (ma non giuridica) del servizio eventualmente svolto sulla stessa classe di concorso di titolarità.

DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO A DECORRERE DAL 2020/21
Una casistica molto diversa è invece quella dei docenti immessi in ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2020\21 che hanno già ottenuto la conferma in ruolo

L’art. 399 comma 3 e 3 bis del T.U. 297/94 ha infatti previsto che, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021:

L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo”;

Pertanto, in tale caso:

  • L’esclusione riguarda solo i docenti immessi in ruolo a partire dal 2020/2021 mentre non riguarda i docenti immessi in ruolo precedentemente.
  • Riguarda solamente i docenti che hanno già ottenuto la conferma in ruolo.
  • Riguarda tutte le classi di concorso (non solo quella di titolarità, come nel caso di cui al paragrafo precedente).

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