Il bando della procedura straordinaria abilitante, ha previsto che dalla procedura di abilitazione (che tra l’altro deve ancora essere avviata) fossero escluse alcune classi di concorso ad esaurimento o i cui insegnamenti non sono più previsti dagli ordinamenti vigenti, e segnatamente le classi di concorso A-29, A-66, B-01, B-29, B-30, B-31, B-32 e B-33.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera b) del bando il servizio prestato sulla classe di concorso A-29 è ritenuto valido ai fini della partecipazione per la classe di concorso A-30.
In merito al concorso straordinario finalizzato all’immissione in ruolo, invece, il bando non ha previsto un’analoga misura per cui il servizio svolto nella classe di concorso B-29 non può essere considerato valido come anno di servizio specifico per la partecipazione alla classe di concorso B-30. Ciò nonostante il CSPI lo avesse proposto nel parere emesso il 6/7/2020.
Si propone di inserire all’art. 2 comma 1 lettera b) del Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 il seguente periodo: «Il servizio prestato sulla classe di concorso A-29 è ritenuto valido ai fini della partecipazione per la classe di concorso A-30 e il servizio prestato sulla classe di concorso A-66 è ritenuto valido ai fini della partecipazione alla classe di concorso A-41, purché congiunto al possesso del titolo di studio di cui alla lettera c).»
Il Ministero ha ritenuto di non accogliere detto parere. Inoltre, i sindacati, nel corso dell’incontro svoltosi con l’amministrazione il 25 giugno 2020 per le modifiche da apportare al bando alla luce del D.L.22/2020 convertito nella L.41/2020, avevano chiesto che in analogia con quanto previsto nella procedura abilitante, in presenza del titolo di studio richiesto dalla vigente normativa, il servizio prestato sulla classe di concorso A-29 fosse valido per la classe di concorso A-30 e il servizio prestato sulla classe di concorso A-66 venisse valutato per la A-41.
Nel corso di quell’incontro l‘amministrazione aveva però evidenziato che tale punto esulava dalle possibilità di integrazione al bando dettate dalla norma di riferimento, cui occorre strettamente attenersi. Si veda questo resoconto.