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Assunzioni straordinarie da GPS 2021: l’emendamento per estensione alla seconda fascia

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diplomati itp, laurea e 24 cfuImmissioni in ruolo straordinarie da GPS 2021, l’emendamento 59.46 prevede l’accesso al percorso per l’assunzione dalla seconda fascia.

Immissioni in ruolo straordinarie da Graduatorie Provinciali per le Supplenze 2021, entra nel vivo la discussione politica riguardante gli emendamenti al decreto Sostegni Bis, le cui votazioni dovrebbero partire da mercoledì 30 giugno. Uno degli emendamenti più attesi al voto è il 59.46.

Immissioni in ruolo straordinarie da GPS anche da seconda fascia, Pittoni si appella a tutte le forze politiche

Come è noto, l’emendamento 59.46 chiede di estendere alla seconda fascia GPS la procedura straordinaria assunzionale prevista dal decreto Sostegni Bis per il prossimo anno scolastico: una procedura che, attualmente, restringe tale possibilità agli aspiranti docenti inclusi in prima fascia e con il requisito dei tre anni di servizio.

Il senatore Mario Pittoni ha rivolto un appello a tutte le forze politiche per una ‘massima condivisione di una proposta ispirata a due principi importanti dell’Unione Europea, che anche l’Italia è tenuta a rispettare.’

‘Con tre anni di servizio – sottolinea il responsabile scuola della Lega – l’insegnante ha diritto a un percorso formativo abilitante (quindi pari dignità rispetto a chi è già abilitato); dopo 3 anni a tempo determinato il docente ha diritto al contratto a tempo indeterminato appena il posto si rende disponibile, come peraltro prevede il nostro ddl 355. Ignorare tali indicazioni indebolirebbe la lotta al precariato cronico‘.

L’appello di Pittoni è stato rilanciato anche da AnDDL (Associazione Nazionale Docenti per i Diritti dei Lavoratori). In un post pubblicato sui social si invita ‘la #maggioranza politica e le forze sindacali tutte a sostenere l’emendamento 59.46 perché:

  • Non prevede nessun concorso straordinario.
  • Il percorso di formazione abilitante è a carico dei docenti precari e i posti vacanti e disponibili sono già finanziati.
  • Apre alla seconda fascia GPS dove sono i precari.
  • È l’unica risposta per contenere gli effetti nefasti di un concorso STEM che toglierà il lavoro a chi ha sempre lavorato visto che i precari Stem sono in Seconda Fascia GPS.
  • Con l’emendamento 59.46 i precari a settembre verranno assunti a tempo determinato e avviati ad un percorso di formazione e selezione finale!
  • La selezione iniziale non solo allungherebbe i tempi di un concorso improponibile ma sarebbe contro le indicazioni della direttiva europea n.70 del 1999 che garantisce il diritto alla formazione abilitante per i lavoratori con 36 mesi di servizio.

Cosa dice l’emendamento 59.46 al decreto Sostegni Bis

Riproponiamo qui sotto il testo dell’emendamento 59.46 (riformulato).

Accesso a percorso per assunzione in ruolo dalla 2^ fascia delle GPS

All’art. 59, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8 bis. In via straordinaria, altresì, esclusivamente per l’anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi precedenti, salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione di cui al comma 1, ai docenti che, contestualmente:

a) sono inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno;

b) hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

8 ter. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 8-bis è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze.

8 quater. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 7. Contestualmente i medesimi hanno l’onere di conseguire, senza oneri per lo Stato, l’abilitazione all’insegnamento, tanto se nominati su posto comune che su posto di sostegno, in appositi corsi accademici a ciò finalizzati e disciplinati con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca. Coloro che sono nominati su posto di sostegno sono ammessi anche in soprannumero al primo corso accademico finalizzato al conseguimento della specializzazione per l’insegnamento su sostegno che verrà bandito successivamente al conferimento dell’incarico di cui al comma precedente.

8 quinquies. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell’articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio.

8 sexties. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di prova ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 8-bis e l’impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto.

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