I docenti che hanno superato l’anno di prova nel presente anno scolastico possono presentare domanda di assegnazione provvisoria\utilizzazione anche su altro ordine\grado di scuola qualora siano in possesso dei relativi requisiti.
L’art. 7 comma 5 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2019\2020 prevede che:
non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia ottenuto la conferma in ruolo per l’anno scolastico 2016/17″.
Pertanto, la richiesta di assegnazione provvisoria su altro grado\ordine di scuola potrà essere presentata solamente nel caso in cui il docente abbia già avuto la conferma in ruolo per la classe di attuale di appartenenza e fermo restando la necessità di possedere il titolo di abilitazione per il ruolo richiesto. La richiesta di assegnazione provvisoria su un’altra classe di concorso\tipologia di posto dello stesso grado, non richiede invece il superamento dell’anno di prova.
COSA SI INTENDE PER CONFERMA IN RUOLO
Il comma 4 dell’art.7 del suddetto contratto prevede che:
l’assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, può essere richiesta anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 4 del C.C.N.I. dell’8.4.2016 ovvero per altra tipologia di posto per il quale si possegga lo specifico titolo, fatto salvo il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno, su posti di tipo speciale o di indirizzo didattico differenziato. La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità”.
Com’è noto, i requisiti per richiedere la mobilità professionale (e quindi anche l’assegnazione su altro ordine\grado di scuola) sono il superamento dell’anno di prova e il possesso dell’abilitazione specifica nella classe di concorso richiesta.
Secondo l’opinione pressoché unanime per conferma in ruolo si intende l’aver già sostenuto, con esito positivo, il colloquio finale dinnanzi al Comitato di valutazione del servizio dei docenti entro la data di scadenza della domanda di assegnazione provvisoria. Viceversa, chi non ha ancora sostenuto il colloquio finale, non potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria su altri gradi\ordini di scuola.