da orizzontescuola – L’assegnazione provvisoria può essere disposta a punteggio zero. Il docente deve possedere comunque i requisiti stabiliti nel contratto
Una lettrice ci scrive:
“Sono una docente di scuola primaria ho ottenuto trasferimento vorrei chiedere assegnazione provvisoria fuori comune di residenza, posso fare la domanda di assegnazione anche con punteggio 0?”
Il punteggio spettante per l’assegnazione provvisoria viene valutato in base alla specifica tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità annuale.
Punteggio per assegnazioni provvisorie: si valutano solo esigenze di famiglia
Per le assegnazioni provvisorie non si valutano il servizio e i titoli posseduti dal docente, ma solo le esigenze di famiglia.
Le voci inserite nella tabella di valutazione sono le seguenti:
A) per ricongiungimento al coniuge o parte dell’unione civile o al convivente o per ricongiungimento ai figli minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità( art. 3.- comma 3 – legge 104/92), o ai genitori di età superiore ai 65 anni (1)(2)(3) e ai minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità ( art. 3.- comma 3 – legge 104/92) affidati ……………………….. punti 6
I 6 punti spettano soltanto per le scuole ubicate nel comune di ricongiungimento oppure, in assenza di scuole richiedibili in tale comune, il punteggio spetta per le scuole del comune viciniore
Se il docente otterrà l’assegnazione provvisoria in una scuola richiesta, ma ubicata in un comune diverso da quello di ricongiungimento o viciniore, non avrà diritto ai 6 punti
Il punteggio per ricongiungimento ai genitori spetta se i genitori hanno almeno 65 anni di età ed è attribuito anche nei casi in cui compiono i 65 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria
B) per ogni figlio o affidato che non abbia compiuto 6 anni di età ……………………………. punti 4
C) per ogni figlio o affidato di età superiore ai 6 anni, ma che non abbia superato il 18 anno di età ovvero per ogni figlio o affidato maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro……………………… punti 3
Il punteggio per i figli minori è attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria
D) per la cura e l’assistenza dei figli o affidati minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o parte dell’unione civile o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto …………………………………………… punti 6
Questo punteggio può essere valutato, come chiarisce la nota 5) della succitata tabella, nei seguenti casi:
a) figlio disabile ovvero coniuge o parte dell’unione civile o genitore ricoverato permanentemente in un istituto di cura;
b) figlio disabile, ovvero o parte dell’unione civile coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura, tali da comportare di necessità l’elezione del domicilio nella sede dello istituto medesimo;
c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118, e 122, D.P.R. 09/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero presso la residenza abituale con l’assistenza del medico di fiducia, come previsto dall’art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.
Assegnazione provvisoria, può essere a punteggio zero
L’assegnazione provvisoria potrà essere disposta a punteggio zero per i docenti, che pur possedendo i requisiti, non possiedono le esigenze di famiglia che garantiscono un punteggio
Potrà essere a punteggio zero nei seguenti casi:
- assegnazione provvisoria in una scuola ubicata in comune diverso da quello di ricongiungimento per docente senza figli o con figli maggiorenni
- assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori di età inferiore ai 65 anni
In ogni caso il docente deve possedere i requisiti necessari per chiedere assegnazione provvisoria, come indicato nell’art.7 comma 1 del CCNI, dove si stabilisce quanto segue:
“L’assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, purché ricorra uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario
- ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria
- ricongiungimento al genitore”
Conclusioni
Non bisogna confondere o assimilare il punteggio zero con l’assenza di requisiti.
Il docente che non possiede uno dei requisiti indicati nel contratto non potrà, infatti, presentare domanda di assegnazione provvisoria neanche a zero punti