da orizzontescuola – Assegnazione provvisoria a.s. 2021/22, comune di ricongiungimento e preferenze esprimibili. Come procedere nel caso in cui nel predetto comune ci sia il plesso/sede staccata di una scuola la cui sede centrale si trova in altro comune?
Prima di rispondere al predetto quesito, posto in redazione da una nostra lettrice, ricordiamo la tempistica e le modalità di presentazione delle domande, i motivi per cui si può chiedere l’assegnazione provvisoria e il numero di preferenze esprimibili dai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado.
Assegnazione provvisoria 2021/22
Le domande di assegnazione provvisoria a.s. 2021/22, da parte del personale docente, possono essere presentate sino 5 luglio 2021, tramite Istanze Online, cui accedere con SPID o con le credenziali precedentemente rilasciate.
Le istanze possono essere presentate:
- per una sola provincia;
- per la classe di concorso/posto di titolarità e in aggiunta per altro grado di istruzione/posto;
- per uno dei seguenti motivi:
– ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario
– ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica
– gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria
– ricongiungimento al genitore
Le preferenze esprimibili (scuole, comune, provincia) sono 15 per i docenti della scuola secondaria, 20 per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria.
Comune di ricongiungimento
Come leggiamo nell’articolo 7, comma 8, del CCNI 2019/22, nelle domande di assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente e/o ai figli:
- il docente deve indicare come prima preferenza il comune di ricongiungimento o distretto sub-comunale oppure una o più scuole comprese in esso;
- l’indicazione del comune (o distretto sub comunale) di ricongiungimento (inserendo il codice sintetico comune) è obbligatoria, anche in caso di comuni ove vi sia una sola istituzione scolastica, qualora si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola che sintetiche) per altro comune;
- in caso di mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di ricongiungimento la domanda non è annullata, ma saranno prese in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità;
- qualora nel comune di ricongiungimento non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore oppure una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di ricongiungimento.
In definitiva, l’indicazione (tra le preferenze) del comune di ricongiungimento (esprimendo il codice dello stesso, ossia la preferenza sintetica) è obbligatoria qualora si intenda esprimere preferenze (sintetiche e/o analitiche) per scuole di altri comuni.
Quesito
Questo il quesito specifico, citato all’inizio e posto in redazione dalla nostra lettrice:
Devo chiedere assegnazione provvisoria interprovinciale con ricongiungimento al coniuge e figli minori. Vorrei ritornare nella scuola di precedente titolarità che è ubicata nel comune di ricongiungimento, ma il cui codice non è esprimibile, in quanto sede staccata e la sede principale è in un altro comune. Dopo aver inserito come prima scelta un istituto del comune di ricongiungimento, posso inserire come seconda preferenza il codice dell’istituto che è in altro comune? Rischio l’annullamento della domanda? Oppure devo prima inserire tutti gli istituti del comune di ricongiungimento prima di poter esprimere un istituto che ha solo la sede staccata nel comune?
La sede in cui vorrebbe ritornare la nostra lettrice non è autonoma, come si evince dalle Sue parole, ma si tratta di un plesso/sede staccata di una scuola che si trova in un comune diverso; alla luce di quanto detto sopra, al fine di poter esprimere e farsi valutare la preferenza relativa alla scuola il cui plesso si trova nel comune di ricongiungimento e dove la stessa vorrebbe ritornare, la nostra lettrice deve (nell’ordine indicato):
- inserire le scuole e il comune di ricongiungimento ovvero soltanto il comune di raggiungimento;
- indicare poi la scuola che si trova in comune diverso da quello di ricongiungimento e il cui plesso di interesse si trova nel comune di ricongiungimento.
Qualora impostasse le preferenze come da lei descritto (ossia prima una scuola del comune di ricongiungimento e poi come seconda preferenza il codice dell’istituto che è in altro comune con il plesso di interesse nel comune di ricongiungimento), la domanda non verrebbe annullata, come detto sopra, ma l’ufficio prenderebbe in considerazione soltanto le scuole del comune di ricongiungimento. Conseguentemente non avrebbe alcuna possibilità di essere assegnata nella scuola e poi nel plesso di interesse. Affinché ciò sia possibile, la nostra lettrice deve sperare di non essere assegnata in nessuna delle scuole presenti nelle scuole del comune di ricongiungimento e di essere assegnata poi nella scuola che si trova in comune diverso, espressa come preferenza subito dopo il comune di ricongiungimento; a questo punto la “palla” passerebbe al dirigente scolastico, che dovrebbe assegnarla nel plesso ubicato nel comune di ricongiungimento della stessa, secondo i criteri e le modalità definiti dalla contrattazione di istituto, tenuto conto della continuità didattica e del maggior punteggio nella graduatoria interna di istituto e salvaguardando le precedenze di cui all’articolo 13/1 del CCNI mobilità 2019/22.