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Concorso Straordinario: si valuta il servizio prestato nei progetti promossi dall’amministrazione in collaborazione con le regioni [Chiarimenti]

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università online 2021L’art. 2 del bando del concorso straordinario per titoli ed esami per l’immissione in ruolo ha previsto come requisito di accesso il possesso di 3 annualità di servizio svolte tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020 di cui almeno un anno di servizio specifico nella classe di concorso in cui si partecipa.

Il servizio in questione è valido solo se:

a. prestato nelle scuole secondarie statali oppure

b. prestato nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 6, del Decreto Legge. Il predetto servizio è considerato se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo articolo 2.

SERVIZIO PRESTATO IN PROGETTI REGIONALI DI FORMAZIONE
Per espressa previsione normativa, oltre al servizio svolto nelle scuole secondarie statali, viene considerato valido, ai fini del computo delle 3 annualità di servizio, anche il servizio prestato nelle forme:

  • nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167.
  • nonché di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

Si tratta di progetti promossi dall’amministrazione scolastica in collaborazione con le regioni e sulla base di specifiche convenzioni della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedevano  attività di carattere straordinario, anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo dell’istruzione, da realizzarsi prioritariamente mediante l’utilizzo dei lavoratori precari della scuola (personale docente e ATA incluso nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie d’istituto).

Tali progetti, ai sensi della Legge 8 novembre 2013, n. 128 sono peraltro valutati nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie d’istituto, indipendentemente dall’effettiva durata del rapporto d’impiego nel corso dell’anno scolastico. .

Tra questi progetti vi rientrano “Diritti a scuola” frutto di accordi siglati annualmente tra il MIUR e la Regione Puglia a partire dall’anno scolastico 2009/2010 e il progetto “Tutti a Iscol@” frutto dell’accordo fra il MIUR e la Regione Sardegna.

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