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Avvocati: se iscritti all’albo dopo il 2 febbraio 2013 possono insegnare solo materie giuridiche

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università online 2021L’art. 508, comma 15, del Testo Unico della Scuola stabilisce che al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l’esercizio di libere professioni che:

  • non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente;
  • siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio.

La nota del dipartimento per l’istruzione del 29 Luglio 2015 n. 1584 stabilisce inoltre che al personale docente è consentito l’esercizio della libera professione, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, e a condizione che sia di pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e che risulti, comunque, coerente con l’insegnamento impartito

Da tale nota quindi emerge che condizione essenziale ai fini del rilascio dell’autorizzazione del dirigente scolastico è la coerenza della libera professione esercitata rispetto all’insegnamento impartito. Infatti, in tale intrinseca coerenza è infatti ravvisabile la ratio della norma intesa a favorire le libere professioni allorché le stesse vadano a rifluire in modo sostanzialmente positivo sull’attività di insegnamento. Tutti gli altri pubblici dipendenti invece non possono esercitare libere professioni (vedi risposta dell’Ufficio IX USR Emilia Romagna). 

In questo senso la Corte Costituzionale con la sentenza n. 284 del 1986 affermava che:

Il legislatore ha attribuito al personale docente la facoltà di esercitare la libera professione sul presupposto dell’influenza positiva che all’attività didattica può derivare dalla pratica professionale: questa, invero, arricchendo il patrimonio culturale del docente con l’esperienza concreta, può consentire, anche in relazione al continuo progresso delle varie discipline, un insegnamento non limitato ad un’astratta problematica, ma aderente al continuo divenire della realtà. Peraltro essa è prevista entro precisi limiti, in quanto la norma impugnata non consente l’esercizio professionale se nei singoli casi esso possa risultare pregiudizievole alla funzione didattica o all’orario di insegnamento e di servizio”.recupera gli anni scolastici e consegui il diploma

Deve quindi ritenersi che il vincolo della coerenza, sebbene non venga esplicitato dalla norma primaria sia implicito nella ratio della norma che prevede, appunto, un trattamento differenziato fra i docenti e gli altri dipendenti pubblici.

I limiti suddetti previsti per l’esercizio della libera professione permangono anche nel caso in cui il dipendente si trovi in regime di part-time non superiore al 50% del tempo pieno. 

IL CASO PARTICOLARE DEI DOCENTI AVVOCATI
Per quanto concerne specificamente il caso degli avvocati esso è regolato da una disciplina speciale. In forza dell’art. 3 del Regio Decreto 27 novembre 1933, n. 1578 potevano esercitare la professione di avvocato “i professori e gli assistenti dell’Università e degli altri istituti superiori e i professori degli istituti secondari” (dunque non si faceva riferimento all’insegnamento di materie giuridiche). Sulla base di tale normativa la Cassazione, a sezioni unite e in nome della “libertà di insegnamento”, aveva affermato che anche i docenti elementari potessero esercitare la professione di avvocato.
Oggi, la Legge 247/2012 (Legge Professione Forense) afferma espressamente che gli avvocati possono continuare a insegnare solo materie giuridiche.

Il problema della compatibilità non riguarda però gli avvocati iscritti all’albo già alla data di entrata in vigore della citata legge (2 febbraio 2013), per i quali si applica, invece, quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, del R.D. n. 1578/1933; pertanto, il docente/avvocato, iscritto all’albo prima del 2 febbraio 2013, può continuare ad esercitare la professione di avvocato pur non insegnando discipline giuridiche.

Inoltre il docente avvocato è tenuto a rispettare due importanti vincoli:

  • Divieto di assumere il patrocinio legale in controversie nelle quali sia parte l’amministrazione (la scuola);
  • Divieto di assumere incarichi professionali che siano conferiti dall’amministrazione (la scuola).

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza del 28 ottobre 2015 ha confermato che:

il tenore letterale dell’art. 19 non ne consente una lettura estensiva tale da ricomprendere nell’ambito dell’eccezione, in nome dell’unitarietà della funzione docente, anche i docenti della scuola primaria, che insegnanti in materie giuridiche non sono.
Una diversa interpretazione non solo non si muoverebbe nel rispetto delle potenzialità obiettive del dato testuale, ma anche non terrebbe conto della ratio della riforma, che è quella di ammettere un’eccezione, alla regola che sancisce l’incompatibilità con qualsiasi rapporto implicante subordinazione e che vale anche per i docenti e i ricercatori, soltanto là dove l’insegnamento e la ricerca (costituenti la prestazione lavorativa) si esplichino in un settore disciplinare (“materie giuridiche”) comune a quello che tipicamente caratterizza la professione di avvocato.

Nella sentenza la Corte afferma inoltre che ciò che rileva non è la data in cui è stata avanzata la richiesta di iscrizione all’albo (anche se anteriore al 2 febbraio 2013) bensì la data di effettiva iscrizione all’albo.

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