da obiettivoscuola – L’assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, può essere richiesta anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 4 del C.C.N.I. 6.3.2019, ovvero per altra tipologia di posto per il quale si possegga lo specifico titolo di specializzazione.
In linea di principio quindi per richiedere posti di sostegno è necessario il possesso del relativo titolo di specializzazione. Tuttavia sono presenti alcune eccezioni.
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA SU POSTI DI SOSTEGNO PER I DOCENTI SENZA TITOLO
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta, per altra provincia per posti di sostegno anche dai docenti non in possesso di titolo di specializzazione, purché siano stati ammessi ai percorsi di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno.
Tale possibilità opera solo per le assegnazioni provvisorie interprovinciali e a condizione che:
- i docenti in questione stiano per concludere i percorsi di specializzazione sul sostegno o, in subordine,
- abbiano prestato almeno un anno di servizio anche a tempo determinato su posto di sostegno.
Tale assegnazione avviene in subordine a quella del personale fornito di titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive.
I docenti che si trovino in queste due situazioni sopra indicate e intendano chiedere assegnazione interprovinciale su posti di sostegno dovranno compilare e allegare l’apposito allegato messo a disposizione dal Ministero.