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Riconoscimento titoli esteri: chiarimenti dell’Ambito Territoriale di Genova

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università online 2021da obiettivoscuola – L’Ambito Territoriale di Genova ha fornito indicazioni sulle modalità di riconoscimento dei titoli esteri.

EQUIPOLLENZA
L’equipollenza è la procedura mediante la quale un titolo di studio conseguito all’estero viene riconosciuto, a tutti gli effetti giuridici, ad un titolo presente nell’ordinamento italiano.
A seconda del titolo per cui si richiede l’equipollenza la competenza è diversa.

A chi rivolgersi

Titolo di studio Ufficio competente
Diploma conclusivo dei corsi d’istruzione  di 1° grado Ufficio scolastico territoriale della provincia di residenza
Diploma conclusivo dei corsi d’istruzione  di 2° grado (Diploma di maturità) Qualsiasi ufficio scolastico territoriale
Titoli accademici Università degli studi – Ufficio studenti stranieri

Quindi, se trattasi di Licenza media gli interessati possono presentare domanda di Equipollenza all’Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di residenzoppure ad un qualsiasi Ufficio Scolastico Territoriale se trattasi di equipollenza con un diploma superiore.

Accertata la conoscenza della lingua italiana e la sostanziale corrispondenza nei programmi e nei contenuti fra il corso estero e quello relativo italiano rispetto al quale è stato richiesto il riconoscimento, verificato il livello culturale, tecnico e/o professionale anche attraverso una specifica prova integrativa sulle materie caratterizzanti il titolo italiano richiesto qualora il caso lo richiedesse, viene rilasciata la relativa Dichiarazione di Equipollenza ovvero il riconoscimento formale e sostanziale del titolo di Studio conseguito.

Il Riconoscimento delle Lauree o Corsi Universitari conseguite/i all’estero avviene per competenza e con proprie modalità da parte delle Università degli Studi.

Ai fini del riconoscimento dell’equipollenza con la LICENZA MEDIA ITALIANA , il requisito di frequenza scolastica all’estero deve essere di almeno 8 anni.  L’equipollenza ad un diploma di scuola secondaria di secondo grado non può essere rilasciata prima del compimento del 18° anno di età.  Ogni titolo di studio straniero può essere dichiara to equipollente ad un solo titolo di studio italiano di istruzione secondaria di secondo grado e non potrà essere richiesta Equipollenza per titoli riguardanti arti e professioni ausiliarie sanitarie, per le quali esiste normativa speciale.

I termini del procedimento per il Riconoscimento dell’equipollenza sono stati fissati dal D.M. n. 190 del 6 Aprile 1995, in 180 giorni. 


CHI PUÓ PRESENTARE DOMANDA DI EQUIPOLLENZA

La dichiarazione di equipollenza di titoli di studio esteri può essere rilasciata solo nei confronti dei cittadini:

  • Cittadini di Stati Membri dell’Unione Europea
  • Cittadini degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda, Lichtenstein, San Marino)
  • Cittadini della Confederazione Elvetica (Svizzera)
  • Titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria
  • italiani per matrimonio (allegare copia del decreto di concessione del Ministero dell’Interno o altra documentazione comprovante lo “status” di cui sopra)
  • italiani per naturalizzazione (allegare copia del decreto di concessione del Presidente della Repubblica o altra documentazione comprovante lo “status” di cui sopra).

CORRISPONDENZA
I cittadini appartenenti a Stati membri dell’Unione europea o a Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico o alla Confederazione elvetica, in possesso di titoli di studio di scuola secondaria o di certificazioni, possono chiederne la corrispondenza presso il Ministero dell’Istruzione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e l’Autonomia scolastica – Roma.

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