fbpx

Utilizzazioni del personale in esubero, trasferito d’ufficio o a domanda condizionata

542

università online 2021da obiettivoscuola – La mobilità annuale dei docenti di ruolo riguarda due tipologie di operazioni: le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni. La domanda di utilizzazione può essere presentata dai docenti che si trovano in diverse situazioni. In questo articolo ci occupiamo di una delle casistiche più rilevanti ovvero quella del personale in esubero, senza sede e trasferito d’ufficio. Per una disamina completa delle fattispecie in cui può essere richiesta l’utilizzazione si rimanda a questo articolo.

PERSONALE IN ESUBERO O SENZA SEDE
L’utilizzazione ha prevalentemente la finalità di consentire al personale in esubero o senza sede, oppure al personale trasferito in una sede disagiata in quanto perdente posto, di poter prestare servizio per un anno in una scuola più comoda richiesta dallo stesso lavoratore.
In particolare l’utilizzazione può essere richiesta da:

  • I docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino a qualunque titolo senza sede definitiva o in esubero sulla provincia. 
  • I docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata oppure d’ufficio nei 9 anni scolastici precedenti (dall’a.s. 2012/13 e successivi) e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento nell’istituzione/comune di precedente titolarità;

DOCENTI SENZA SEDE O IN ESUBERO PROVINCIALE
Questi docenti potranno essere utilizzati, prima a domanda poi anche d’ufficio, sulla base delle abilitazioni o titoli di studio in possesso, in assenza di disponibilità nella classe di concorso o tipologia di posto di titolarità. 

Il personale in esubero su provincia, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d’ufficio in altra classe di concorso o posto, comunque nell’ambito di un unico grado di istruzione, nel seguente ordine:

a) insegnamenti richiesti per l’utilizzazione a domanda per i quali si possiede l’abilitazione;

b) altri insegnamenti per cui si possiede l’abilitazione;

c) insegnamenti a cui può accedere sulla base dei titoli di studio posseduti. diploma recupero anni scolastici

L’utilizzazione d’ufficio su posti di sostegno del personale in soprannumero è disposta solo se l’interessato è in possesso del previsto titolo di specializzazione, nonché qualora stia frequentando l’apposito corso di formazione.

Quindi nella domanda il docente dovrà indicare tutte le classi di concorso in cui è abilitato e quelle fra queste per cui richiede l’utilizzo. L’utilizzo sarà disposto dando priorità alle classi di concorso richieste per cui il docente è abilitato, in subordine considerando gli altri insegnamenti per cui possiede l’abilitazione e, infine, gli altri insegnamenti a cui può accedere sulla base dei titoli posseduti (sebbene senza abilitazione).

DOCENTI SOPRANNUMERARI TRASFERITI D’UFFICIO O A DOMANDA CONDIZIONATA NEGLI ULTIMI 9 ANNI

Tali docenti, se vogliono presentare domanda di utilizzazione, devono inserire obbligatoriamente come prima preferenza la scuola di precedente titolarità. Dopo l’espressione di tale preferenza è possibile indicare, in subordine, le scuole del comune (o del distretto sub-comunale nelle città metropolitane) che comprende la scuola di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore, nel rispetto delle relative tabelle. Eventuali ulteriori preferenze relative a scuole di altri comuni devono essere indicate solo dopo le precedenti.

L’indicazione dell’intero comune (o distretto sub comunale) di ex titolarità è obbligatoria (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) solo ove si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune. La mancata indicazione della preferenza sintetica del comune o distretto sub-comunale di ex titolarità (nel caso si esprimano preferenze anche per altri comuni) annulla le preferenze puntuali e/o sintetiche relative ad altri comuni. Pertanto, in tali casi, saranno prese in considerazione solo le preferenze relative al comune di ex titolarità.

PREFERENZE
Le utilizzazioni sono effettuate – sulla base delle preferenze espresse dagli interessati con l’indicazione delle sedi alle quali desiderano essere assegnati secondo la sequenza operativa prevista dal CCNI e nel rispetto delle precedenze previste dall’art. 8.

Per il solo personale privo di una titolarità su scuola, in assenza di domanda o in assenza di posti disponibili per le preferenze espresse l’utilizzazione avviene d’ufficio.

PROVVEDIMENTI DI UTILIZZAZIONE

I provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, non possono subire modifiche in relazione a sedi che si renderanno disponibili successivamente.

QUALE PUNTEGGIO
La Tabella di valutazione con cui calcolare il punteggio dell’utilizzazione è la stessa inserita nel CCNI 2019/22 relativo ai trasferimenti e passaggi e comprende tre sezioni distinte:
I. Anzianità di servizio
II. Esigenze di famiglia
III. Titoli generali

I titoli per le utilizzazioni sono valutabili se posseduti entro la data di scadenza per la presentazione delle domande. Occorrerà fare riferimento ai punteggi previsti per la mobilità d’ufficio (e non quella a domanda). A tale punteggio si aggiungerà anche l’anno in corso (punteggio per il servizio di ruolo ed eventuale punteggio della continuità di scuola) ed ulteriori titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande.

PRECEDENZE
Anche per le operazioni di utilizzazione operano le precedenze previste dall’art. 8 a esclusione della n. VI (personale coniuge di militare o di categoria equiparata), n. VII (personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali) e n. VIII (personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ del 04/12/17).
Parimenti, nel caso in cui si usufruisca di una delle precedenze previste occorrerà rispettare la regola, prevista in alcuni casi, in merito all’indicazione obbligatoria della preferenza sintetica.

Per esempio, nel caso della precedenza per assistenza a persona disabile (punti g)-h)-i)- n) art. 8 IV) l’indicazione sintetica del Comune è obbligatoria, come di seguito spiegato, pena la perdita della precedenza (ma non l’annullamento della domanda).

La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi come prima preferenza sintetica il comune o distretto sub-comunale di assistenza, eventualmente preceduta dall’indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni.

In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell’assistito.

L’indicazione della preferenza sintetica del predetto comune, ovvero per il distretto scolastico per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica. La mancata indicazione del comune o distretto di assistenza preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza.

 Vedi il CCNI Utilizzazioni e assegnazioni

In questo articolo