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Mobilità: quando è possibile rinunciare al trasferimento ottenuto

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università online 2021Si può rinunciare al trasferimento o passaggio di ruolo\cattedra una volta ottenuto?

RINUNCIA AL TRASFERIMENTO

Ai sensi dell’art. 5 comma 5 dell’Ordinanza Ministeriale sulla mobilità:
Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.
Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, essere concluso con un provvedimento espresso.
Pertanto, la rinuncia al trasferimento o passaggio di ruolo\cattedra è possibile a due condizioni:
  1. Vi devono essere gravi motivi sopravvenuti (rispetto alla data di scadenza della domanda di mobilità) che devono essere debitamente comprovati a corredo della domanda di rinuncia.
  2. Il posto di provenienza deve essere rimasto vacante. Diversamente, qualora sia stato occupato durante le operazioni di mobilità, la richiesta di rinuncia non potrà essere accolta.

In ogni caso qualora la richiesta di rinuncia venga accolta, il posto reso disponibile dal rinunciatario non influirà sui trasferimenti già effettuati e non comporterà, quindi, il rifacimento degli stessi.

Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, essere concluso con un provvedimento espresso, avverso il quale è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti dall’ordinamento.

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