L’Assegno al Nucleo Familiare (ANF) è un sostegno economico erogato dall’INPS per le famiglie dei lavoratori dipendenti, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi.
Gli assegni familiari spettano a tutto il personale della scuola compresi i supplenti brevi e saltuari.
L’assegno per nuclei familiari spetta in modo diverso a seconda:
- Della composizione del nucleo familiare
- Del reddito complessivo del nucleo familiare
Con il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 è stata riconosciuta agli aventi diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), a decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.
Con il messaggio 17 giugno 2021, n. 2331 l’INPS ha fornito i nuovi importi, allegando le tabelle relative all’adeguamento dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Nel caso dei docenti, compresi i supplenti, la domanda deve essere presentata all’istituto scolastico con il quale il docente ha il contratto e deve essere presentata annualmente. Nel caso di docenti in assegnazione provvisoria va presentata alla scuola di titolarità.
Allo scopo di assicurare la continuità dei pagamenti è opportuno presentare la domanda non appena si hanno a disposizione i dati relativi ai redditi dell’anno precedente (Modello Unico, 730 o Certificazione Unica).
RINNOVO
La domanda deve essere presentata anche nel caso in cui, rispetto all’anno precedente, non siano intervenute variazioni nel reddito o nella composizione del nucleo familiare.
In caso di mancata richiesta di rinnovo NOIPA provvede automaticamente alla sospensione dell’assegno a decorrere dal 1° luglio dell’anno di riferimento.
CALCOLO DELL’IMPORTO
L’importo viene calcolato sulla base della composizione del nucleo familiare e del reddito complessivo del nucleo familiare nell’anno solare precedente, in base alle tabelle allegate alla circolare ministeriale della Ragioneria Generale dello Stato.
DECORRENZA
L’assegno decorre generalmente dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo a quello della richiesta, oppure a partire dal 1° giorno del mese in cui si sono verificati gli eventi che danno diritto all’assegno familiare (es.: nascita del figlio o celebrazione del matrimonio).
Tuttavia, nelle more dell’adozione dei provvedimenti recanti la disciplina di dettaglio dell’Assegno unico e universale per il sostegno dei figli a carico introdotto con legge n. 46 del 1 aprile 2021, rimane in vigore fino al 31 dicembre 2021 l’istituto dell’Assegno al nucleo familiare.
LIVELLI DI REDDITO FAMILIARE E RIVALUTAZIONE ANNUALE
I livelli di reddito familiare per il pagamento dell’ANF sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ogni anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall’ISTAT.
L’INPS, con la circolare INPS 21 maggio 2020, n. 60, ha comunicato i nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021, validi ai fini della corresponsione dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF).
Vedi il messaggio del INPS con le nuove tabelle
Modulo assegni familiari
Vedi la nuova tabella con i livelli di reddito
Circolare INPS 21 maggio 2020, n. 60
Circolare della Ragioneria dello Stato del 26 Giugno 2018, n. 23