da orizzontescuola – Il Ministro Bianchi, come affermato dallo stesso, vorrebbe effettuare le immissioni in ruolo entro la fine di luglio 2021, ragion per cui i docenti interessati fremono nell’attesa che ciò avvenga e si pongono diversi interrogativi in merito.
Quesito
Tra i vari quesiti posti in redazione, rispondiamo al seguente:
Se un docente ha la possibilità di essere assunto su sostegno e su materia, come potrà rinunciare ad uno per scegliere l’altra?
Prima di rispondere alla nostra lettrice, ricordiamo da quali graduatorie verranno effettuate le assunzioni in ruolo per l’a.s. 2021/22 e secondo quale ordine, alla luce delle novità apportate dal decreto sostegni-bis (decreto legge n. 73/221).
Assunzioni 2021/22
Assunzioni ordinarie
I posti vacanti e disponibili, che saranno autorizzati dal MEF, sono suddivisi tra GaE (50%) e graduatorie di merito dei concorsi (50%). Le graduatorie di merito, da cui attingere, sono quelle relative a (secondo l’ordine riportato):
- concorso 2016; qualora residuino posti
- concorso straordinario 2018 (compresa la fascia aggiuntiva); qualora residuino posti
- concorso straordinario 2020 (quest’ultimo solo per la secondaria
A tali graduatorie si aggiungeranno quelle del concorso straordinario STEM, se pubblicate al massimo entro il 30 ottobre 2021; ad esse sono destinati 6129 posti e si prescinde dal suddetto ordine o meglio vanno utilizzate dopo le GM di cui al punto 1 (nel D.lgs. 59/2017, infatti, è disposto che i posti destinati al concorso straordinario 2018 sono quelli residuati dalla procedura ordinaria; il concorso STEM, pur essendo definito straordinario per la tempistica e l’articolazione, rientra nella procedura ordinaria di cui al DD 499/2020).
Assunzioni straordinarie
Al termine delle assunzioni ordinarie di cui sopra, qualora residuino posti vacanti e disponibili, per il solo a.s. 2021/22, va attivata una procedura straordinaria di immissioni in ruolo dalle GPS di prima fascia posto comune e di sostegno (sia per la scuola dell’infanzia e primaria che per la scuola secondaria), compresi i relativi elenchi aggiuntivi. La procedura prevede un iter che inizia con l’assunzione a tempo determinato e termina con l’assunzione a tempo indeterminato e la conferma in ruolo nell’a.s. 2022/23. Approfondisci
Risposta al quesito
La risposta al quesito iniziale, “Se un docente ha la possibilità di essere assunto su sostegno e su materia, come potrà rinunciare ad uno per scegliere l’altra?”, la troviamo nell’Allegato A al DM n. 92/2020 “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2020/21″, allegato che fornisce “Istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per l’anno scolastico 2020/21”.
Nello specifico, è il punto A11 a fornire indicazioni in merito:
A.11. L’accettazione, riferita al medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno o posto comune consente di accettare, per lo stesso anno scolastico, ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato.
Alla luce di quanto sopra riportato, dunque, qualora il docente accetti una proposta di nomina in ruolo su sostegno può, in riferimento al medesimo anno scolastico, accettare un proposta su posto comune e viceversa.
La nostra lettrice non precisa se ha conseguito o meno il titolo di specializzazione nei corsi speciali riservati di cui all’articolo 3 del DM n. 21/2005 ovvero se appartiene al personale di cui all’articolo 1, lettere a), b) e c) del medesimo DM.
La precisazione suddetta è molto importante, in quanto i docenti, che si trovano nelle condizioni di cui sopra, sono obbligati a stipulare contratti a tempo indeterminato su posto di sostegno, per cui non possono esercitare la successiva opzione dell’accettazione della nomina su posto comune da GAE per insegnamenti collegati ad abilitazioni o idoneità conseguite ai sensi del citato DM n. 21/2005. In sostanza, i predetti docenti, una volta accettata la nomina su sostegno (accettazione obbligata), possono poi stipulare un contratto a tempo indeterminato su posto comune soltanto per insegnamenti per i quali hanno acquisito l’abilitazione, ai sensi di una normativa differente dal DM 21/05.