La disciplina della fruizione delle ferie per il personale supplente si configura come abbastanza complessa e fonte di tanta confusione.
L’art. 1 comma 54 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) ha stabilito che:
Il personale docente di tutti i gradi di istruzione (e senza alcuna distinzione fra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato) fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Allo stesso tempo, il comma 55 della stessa Legge di Stabilità ha modificato l’art. 5 comma 8 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 laddove si prevede che:
Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche […] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. […] Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata dall’entrata in vigore del presente decreto. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie“.
Sostanzialmente, il legislatore ha ritenuto che i docenti assolvano al diritt0-dovere di cui all’articolo 36 della Costituzione conseguendo il necessario riposo durante i periodi di sospensione delle lezioni (es. vacanze di Pasqua, Natale, ecc.) a prescindere dal fatto che le ferie siano state formalmente richieste.
SUPPLENTI BREVI E CON CONTRATTO AL 30 GIUGNO
Per quanto concerne la monetizzazione delle ferie, questa non può più avvenire per i docenti supplenti, compresi quelli assunti con contratto al 30 giugno, se non limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie e indipendentemente se il docente abbia o meno richiesto di fruirne.
Infatti, così come specificato anche dalla nota MEF n. 72696/2012, la deroga introdotta col richiamato articolo 1 comma 55 riguarda esclusivamente il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche (30 giugno), per i quali la monetizzazione potrà avvenire limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.
Con la nota congiunta n. 1 inserita nel nuovo Contratto Nazionale 2016-18, è stato chiarito che la monetizzazione potrà comunque avvenire se il mancato godimento delle ferie non sia imputabile o comunque riconducibile al dipendente (es. decesso, risoluzione per inidoneità permanente ed assoluta, malattia, congedo di maternità).
Ciò implica, per esempio, per un docente con contratto al 30/6, che al termine del contratto la scuola, nel conteggiare il numero delle ferie eventualmente da monetizzare, dovrà sottrarre tutti i giorni in cui tale personale avrebbe potuto fruire delle ferie, anche se di fatto non le ha mai richieste, e determinare così il numero dei giorni di ferie rimasti e da monetizzare (es. su un totale di 25 giorni spettanti si sottraggono i periodi di sospensione delle lezioni, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative, e ciò che rimane dal conteggio si monetizza).
Questa disposizione, richiamata dalla citata dichiarazione congiunta n. 2 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro, si applica anche al personale docente nominato ai sensi dell’articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2021 (cd. “covid”).
DOCENTI CON SUPPLENZA AL 31 AGOSTO
Come si evince chiaramente, tale procedura (conteggio dei periodi di sospensione delle lezioni ed eventuale monetizzazione delle ferie residue) non riguarda né i docenti di ruolo, né tanto meno i docenti con contratto al 31/8 il cui trattamento delle ferie è equivalente a quello dei docenti di ruolo.
Ciò perché tali docenti hanno la possibilità, a differenza dei supplenti brevi o contratto al 30/6, di fruire delle ferie anche nei mesi di luglio e agosto.
Per tali docenti, di ruolo o non di ruolo, vi è la possibilità (ma non l’obbligo) di richiedere un periodo di ferie non solo durante la interruzione delle attività didattica (luglio e agosto), qualora naturalmente il contratto includa tali mesi, ma anche durante la sospensione delle lezioni (es. periodo di Natale e Pasqua).