Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato in data 14 giugno 2021 la nota 18372 con la quale dispone l’avvio delle operazioni di inoltro delle istanze di utilizzazione e assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2021/2022.
La presentazione delle domande per il personale docente potrà avvenire dal 15 giugno al 5 luglio mentre per il personale ATA dal 28 giugno al 15 luglio.
VINCOLO TRIENNALE PER I NEOIMMESSI IN RUOLO
Com’è noto, tutti i neoimmessi in ruolo (da qualsiasi graduatoria) a decorrere dall’anno scolastico 2020\2021 sono soggetti al c.d. “vincolo quinquennale” su scuola che, con l’entrata in vigore del Decreto Sostegni BIS (Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021), è stato ridotto a tre anni.
Per espressa previsione normativa, il vincolo si estende anche alle operazioni di mobilità annuale (utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie).
DEROGHE AL VINCOLO
La norma (art. 399 del Testo unico comparto scuola) prevede esclusivamente due deroghe:
- Innanzitutto sono fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. Questo significa che nel caso in cui il docente risulti soprannumerario nella scuola di titolarità, potrà presentare domanda di mobilità volontaria (o condizionata).
- Il vincolo quindi non si applica inoltre non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, in particolare:
- alla persona maggiorenne con handicap grave la quale, oltre a usufruire alternativamente dei permessi orari giornalieri o mensili, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
- al lavoratore dipendente che, assistendo una persona con handicap grave, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Tale personale a norma del comma 5, ha infatti diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
La possibilità di presentare istanza di assegnazione provvisoria per il personale che usufruire della Legge 104 resta però solo a condizione che le situazioni siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali, ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie.
NUOVE DEROGHE AL VINCOLO
In deroga al blocco quinquennale (ora triennale), possono inoltre partecipare alle assegnazioni provvisorie i docenti che possono beneficiare di altre garanzie di legge e, in particolare:
- i docenti con figli di età inferiore ai 3 anni (ai sensi dell’art. 42 bis del D.Lgs.151/2001 T.U. sulla maternità, che prevede per questa casistica la c.d. assegnazione temporanea)
- i docenti che rientrano nell’ambito di applicazione della Legge 226/1999, art.17 e della Legge 86/2001, art.2 (personale coniuge di militare o categoria equiparata trasferita d’ufficio).