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Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti 2021, domande su Istanze online dal 15 giugno al 5 luglio. NOTA Ministero con le NOVITA’

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uni online 2021da orizzontescuola – Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni del personale docente per l’anno scolastico 2021/22: sarà possibile presentare la domanda su Istanze online da oggi 15 giugno al 5 luglio 2021. Attenzione: alcune categorie di personale devono presentare il modello cartaceo. La nota del Ministero con il riepilogo delle novità più importanti, sia per i requisiti che per l’accesso alla piattaforma.

Chi presenta la domanda in modello cartaceo

Anche per l’anno scolastico 2021/22, per le istanze di assegnazione provvisoria del personale docente ex DDG 85/2018 (cd “FIT”), le cui graduatorie sono state pubblicate entro il 31 agosto 2018 e che hanno ripetuto nell’anno scolastico 2019/2020 il periodo di formazione e prova o
che non avendolo potuto concludere, per motivi eccezionali, nei predetti anni scolastici, l’abbiano ripetuto nel 2020/2021, le domande saranno presentate in modalità cartacea secondo le medesime
scadenze sopra indicate. Le operazioni di cui al punto 42 dell’Allegato 1 riguardano esclusivamente tale tipologia di personale.

Le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale educativo e degli insegnanti di religione cattolica saranno presentate, come negli anni scolastici precedenti, in modalità
cartacea secondo le medesime scadenze sopra indicate.

Insegnamenti dei licei musicali e coreutici

Come per l’a.s. 2020/21, anche per l’anno scolastico 2021/22, le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie sugli insegnamenti specifici dei licei musicali e coreutici avverranno secondo le regole generali di cui all’Allegato 1 del CCNI.

Accesso a Istanze online: credenziali/ SPID

Il Ministero ricorda che l’accesso a Istanze on line può avvenire in due modi

  • l’accesso dei nuovi utenti all’area riservata del Ministero dell’istruzione (e di conseguenza alla piattaforma Istanze on line) può avvenire esclusivamente con credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
  • il personale in possesso di credenziali già rilasciate potrà continuare ad utilizzarle fino al 30 settembre 2021, oppure potrà utilizzare direttamente SPID.

Vincoli per i docenti neoimmessi 2020/21 e deroghe

Ai docenti, immessi in ruolo nell’a.s. 2020/2021, è preclusa la possibilità di ricorrere alla mobilità annuale 2021/2022.

Sono fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.
La medesima disposizione dell’articolo 399 non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 31 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 – che pertanto può presentare domanda di utilizzazione ed assegnazione provvisoria – purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del Testo Unico.

E’ fatta salva la possibilità di presentare istanza di assegnazione provvisoria ai docenti che si trovino nelle situazioni di cui agli art.42-bis decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 (genitori con
figli minori di 3 anni) e agli articoli 17, della legge 28 luglio 1999, n. 266 e 2, della legge 29 marzo 2001, n.86 (coniuge convivente del personale militare), attesa la natura speciale delle norme.

Docenti in attesa di sentenza definitiva

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 8, comma 5 dell’O.M. 106/2021, al personale in attesa di sentenza definitiva in ordine al contenzioso derivato dalle operazioni di mobilità, va garantita la possibilità di permanere in via provvisoria nella provincia o nella scuola assegnata dal provvedimento del giudice.

Ricongiungimento anche a parenti e affini

Per tutto il personale docente, educativo e ATA il contratto integrativo conferma la possibilità prevista dall’articolo 7 comma 1 e dall’articolo 17, comma 1, di richiedere l’assegnazione provvisoria per il ricongiungimento, oltre che per il coniuge o parte dell’unione civile o convivente, anche per parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica. Al medesimo comma è ammessa l’istanza di ricongiungimento al genitore, senza richiedere l’ulteriore requisito della convivenza

LA NOTA DEL MINISTERO

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