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Anno di prova, cosa succede se non si supera: le info utili

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uni online 2021Docenti neoimmessi in ruolo nell’anno scolastico 2020/21 o che hanno ottenuto il passaggio di ruolo e hanno l’obbligo dell’anno di prova e formazione. Il MInistero ha fornito specifiche indicazioni. Vediamo quali.

L’anno di prova e formazione dei docenti neoassunti o con passaggio di ruolo si articola in un percorso quantificato in 50 ore di impegno e prevede le seguenti attività:

  • incontri iniziali e di restituzione finale (6 h)
  • laboratori formativi (12 h)
  • attività di peer to peer (12 h)
  • formazione online sulla piattaforma Indire (20)

Svolte le citate attività e raggiunto il requisito dei 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di effettiva attività didattica, ai fini della conferma in ruolo, i docenti interessati sostengono un colloquio innanzi al comitato di valutazione, che prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione raccolta nel portfolio professionale.

Chi deve svolgere l’anno di prova?

  • Neoassunti a tempo indeterminato al primo anno di servizio;
  •  assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo;
  • che, in caso di valutazione negativa, ripetano il periodo di formazione e prova;
  • che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo.
  • I docenti, assunti con contratto a tempo determinato nell’a.s. 2018/2019 da DDG 85/2018 e per i quali sia stato prorogato il periodo di prova o in caso di valutazione negativa, dovranno
    svolgere o ripetere il periodo di formazione e prova secondo quanto previsto dalla nota AOODGPER prot. n. 41693 del 21/09/2018 – percorso annuale FIT.

Chi non deve svolgere l’anno di prova?

I docenti

  •  che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;
  • che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
  • ià immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo grado;
  • che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado.recupera gli anni scolastici e consegui il diploma

Sono un docente in assegnazione provvisoria, posso frequentare il corso di formazione anche se non mi trovo nella mia scuola di titolarità?

Sì, in quanto l’art. 3 comma 4 del DM 850/2015 e la nota 36167 del 5/11/2015 , affermano esplicitamente che il periodo di formazione e di prova possa essere svolto presso l’istituzione scolastica ove si è titolari di supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica, purché su medesimo posto o su classe di concorso affine ( in questo caso è necessario che essa sia inclusa nello stesso ambito disciplinare e che il servizio sia prestato nello stesso grado di istruzione per il quale si è stati immessi in ruolo).

Anche l’assegnazione provvisoria può essere assimilata a tale casistica.

L’anno di prova può essere rimandato?

Sì, in quanto il docente che non è in grado di svolgere il periodo di prova o di formazione per motivazioni quali maternità, aspettativa, congedo o malattia (o comunque motivi giustificati) può rinviarlo agli anni successivi, senza particolari limiti.

Quando si considera valido l’anno di prova?

La legge 107/2015 ha previsto che per rendere valido l’anno di prova sono indispensabili 180 giorni di servizio di cui almeno 120 prestati per le attività didattiche.

La norma, specifica con chiarezza quali siano i giorni che vanno computati nei 180 giorni:

  • tutte le domeniche, i giorni festivi e le festività soppresse, le vacanze pasquali e natalizie;
  • il periodo antecedente l’inizio delle lezioni (dal 1° settembre) se sono previste attività di programmazione didattica;
  • i periodi di interruzione dell’attività didattica dovute a ragioni di pubblico servizio;
  • i giorni dedicati a esami e scrutini, compresi gli esami di stato;
  • il primo mese di congedo per maternità o interdizione dal lavoro per gravi complicanze di gestazione;
  • la frequenza di attività formative o corsi di aggiornamento organizzati dall’amministrazione, compresi quelli organizzati a livello di istituto;
  • il servizio prestato in qualità di componente le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre;
  • il periodo compreso tra l’anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la data prevista dal calendario scolastico (C.M. 180 dell’1/7/1979)
  • i periodi di aspettativa per mandato parlamentare.

Nei 180 giorni non vanno invece considerati:

  • le ferie;
  • le assenze per malattia (compreso l’infortunio);
  • l’aspettativa per motivi familiari o altre aspettative;
  • le vacanze estive;
  • i periodi di congedo di maternità o interdizione dal lavoro (escluso il primo mese);
  • il congedo parentale o di malattia del bambino, anche se retribuiti;
  • i permessi retribuiti o non retribuiti (congedo matrimoniale, permesso per motivi personali, per lutto…).

Nel calcolo dei 120 giorni di attività didattica vanno considerati i giorni di lezione, ma anche quelli utilizzati per ogni altra attività preordinata o collegata allo svolgimento dell’attività didattica, comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

Nel caso che il docente per i motivi sopra elencati non possa svolgere l’anno di prova e formazione, dovrà ad ogni modo giustificare le sue assenze, sarà il dirigente a prenderne atto e attraverso un decreto disporrà la proroga dell’anno di prova all’anno scolastico successivo.

Anno scolastico 2020/21: c’è una deroga per i docenti lavoratori fragili?

Sì, è stata introdotta nella nota 11 settembre 2020 del Ministero.

Cosa succede se non si supera l’anno di prova?

L’art. 1 comma 119 della legge 107/2015 prevede che in caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente possa usufruire di una proroga che sarà disposta una sola volta.

In questo caso, il Dirigente scolastico emetterà un provvedimento motivato di ripetizione del periodo di prova, indicando gli elementi di criticità emersi e individuando le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo. Appare evidente che tale provvedimento sarà giustificato anche dalle relazioni del tutor o di altri colleghi, documentazione incompleta o mal compilata, esiti di osservazioni in situazione, eventuali inadempienze a livello disciplinare ecc.

Se al termine del secondo anno la prova dovesse avere ancora esito sfavorevole, l’interessato sarà dispensato dal servizio o restituito al ruolo di provenienza (legge 107/15, art.59 del D.P.R.  N.417 del 31 maggio 1974 e art.439 del DLgs 297 /94).

Posso chiedere assegnazione provvisoria senza aver svolto l’anno di prova?

Sì in quanto non aver svolto o superato l’anno di prova non impedisce di produrre istanza di assegnazione provvisoria.

Ci sono però due condizioni:  il docente non deve trovarsi nel vincolo quinquennale.

Quindi sì per chi è stato assunto negli anni precedenti, no per i neoassunti 2020/21.

Ad esempio i docenti assunti dal 01-09-2019 non hanno alcun vincolo quinquennale in merito alle operazioni d trasferimento, assegnazione provvisoria, utilizzazione ed anche accettazione di contratto a T.D. come previsto dall’articolo n. 36 del CCNL 29/11/2007.

Se non si è ancora superato l’anno di prova l’assegnazione provvisoria potrà essere richiesta solo per la classe di concorso di titolarità, e non anche per altre per le quali comunque si hanno i titoli.

Chi sceglie il docente tutor per affiancare il docente neoimmesso nell’anno di prova?

Nel mese di settembre, il Dirigente scolastico sentito il Collegio dei Docenti e annesse eventuali proposte o candidature, nomina il docente TUTOR da affiancare all’insegnante neoassunto; egli dovrà assicurare il collegamento con il lavoro didattico sul campo per i nuovi arrivati specie di coloro che si affacciano per la prima volta alla docenza. I compiti del tutor

Nota ufficiale del Ministero dell’Istruzione: “Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2020-2021”

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