Dunque, la modifica normativa per consentire l’accesso alla lotteria delle assegnazioni provvisorie interprovinciali e provinciali per avvicinarsi alla famiglia dovrà essere adottata solo per i neoimmessi in ruolo dal 1° settembre scorso. A riaprire i giochi è Mario Pittoni, senatore della Lega, vicepresidente della commissione istruzione del senato. «Ci sono i tempi per approvare il ripristino dell’assegnazione provvisoria degli insegnanti, superando la norma spacca-famiglie. È solo questione di volontà politica. Premesso», spiega Pittoni, «che l’assegnazione provvisoria può essere disposta fino al 20° giorno successivo all’inizio delle lezioni (mediamente tra il 4 e il 10 ottobre), per evitare il sovrapporsi di tale procedura col conferimento delle supplenze, sarebbe ovviamente opportuno che quest’ultimo fosse programmato per fine agosto e le assegnazioni provvisorie all’inizio dello stesso mese. La scadenza per la presentazione delle domande non dovrebbe superare il 15 luglio».
Dunque, conclude il vicepresidente della VII commissione di palazzo Madama «ci sono ancora 50 giorni per la conversione del decreto Sostegni bis e, comunque, la relativa ordinanza ministeriale può essere emanata subito dopo l’approvazione dell’emendamento da parte del primo ramo del Parlamento, che procede alla conversione in legge con clausola di inefficacia nel caso di mancata conversione del decreto o di revoca della disposizione emendativa».
Va detto, inoltre, che la preclusione dell’accesso alla mobilità annuale non vale per i docenti neoimmessi in ruolo che saranno trasferiti d’ufficio in quanto soprannumerari. E non vale nemmeno per i docenti che assistono un familiare disabile in qualità di referenti unici. A patto che il rapporto di assistenza sia intervenuto successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Va detto subito, peraltro, che la preclusione dell’accesso alla mobilità annuale, sebbene nell’intenzione del legislatore dovesse essere intesa senza eccezioni (salvo quella della legge 104/92) confligge con diverse norme speciali che tutelano situazioni particolari.
La prima è l’articolo 42-bis del dlgs 151/2001, che dispone il diritto all’assegnazione temporanea del genitore con figli minori fino a tre anni di età. La seconda è l’art. 17 della legge 266/99, che dispone il diritto del coniuge del militare trasferito d’autorità di essere assegnato nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina. E la terza è la stessa legge 104/92 che dispone il diritto alla mobilità con precedenza, sia nella fase dei trasferimenti, che in quella delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, per i referenti unici dell’assistenza, senza limitazione di tempo e anche per i lavoratori portatori di handicap con un grado di invalidità superiore ai 2/3.
La prevalenza delle norme speciali sulle norme generali è pacifica in giurisprudenza. Pertanto, in caso di contenzioso, la soccombenza dell’amministrazione scolastica risulterebbe altamente probabile. Ciò vale anche per le cosiddette norme eccezionali.
E cioè per le norme contrarie a regole generali. È ovvio, si legge nella sentenza 27041/2011 della Cassazione, «che tanto le norme speciali quanto le norme eccezionali si pongano in termini di deroga rispetto a regole generali, perché finalizzate o a calibrare certi istituti alle particolarità specifiche di un determinato settore o perché sono gli stessi presupposti di fatto che impongono un intervento legislativo derogatorio delle regole vigenti».