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Decreto Sostegni Bis, assegnazione provvisoria per esigenze familiari e assunzione anche dalla seconda fascia GPS. Emendamenti Orfini (PD) [TESTO]

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I partiti si preparano alla corsa per modificare in Parlamento il Decreto Sostegni Bis. Per quanto riguarda la scuola, tutte le forze politiche o quasi non sono soddisfatte e quindi hanno preparato diversi emendamenti per “migliorare” il testo.

Il Partito Democratico presenterà nelle prossime ore gli emendamenti al provvedimento varato a fine maggio dal Governo Draghi. (termine ultimo il 10 giugno alle 16).

Ecco quelli che presenterà il deputato Matteo Orfini, rappresentante del Partito Democratico, in base a quanto apprende Orizzonte Scuola.

TESTO EMENDAMENTI

A.C. 3132

Emendamento

Art. 58

Al comma 1, la lettera b), sostituire le parole “fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e” con le seguenti: “in deroga ai vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e nel rispetto” e al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente: “c-bis) Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all’articolo 231-bis, comma 1, dopo le parole «2020-2021» sono inserite le seguenti «e 2021-2022»”.

Motivazione

La prima modifica interviene sui vincoli di permanenza, ritenendo che debbano essere rivisti in sede di contrattazione collettiva, lasciando almeno lo spazio all’assegnazione provvisoria annuale per esigenze familiari.

La seconda interviene sul DL 34/2020 al fine di prorogare l’utilizzo dell’organico Covid e la formazione delle classi in deroga ai parametri vigenti, in considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica.

A.C. 3132

Emendamento

Art. 59

  1. Al comma 4 apportare le seguenti modifiche:
  2. a) sostituire le parole: “salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche” con le seguenti: “e tenuto conto di quanto disposto dal successivo comma 14”;
  3. b) sopprimere le seguenti parole: “, contestualmente”;
  4. c) sopprimere la lettera b).
  5. Ai commi 7 e 8 sostituire, ovunque ricorra, la parola “disciplinare” con la seguente: “professionale”.
  6. Dopo il comma 8 inserire i seguenti:

“8-bis. Qualora residuino ancora posti disponibili e limitatamente all’anno scolastico 2021/2022, gli stessi sono assegnati con contratto a tempo determinato ai docenti che contestualmente:

  1. sono inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4 comma 6 bis della legge 3 maggio 1999 n.124 per i posti comuni della scuola secondaria e per i posti di sostegno di ogni ordine e grado;
  2. hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

8-ter. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi.

8-quater. Nel corso del contratto a tempo determinato, oltre a quanto previsto al comma 6, i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 7. Contestualmente i medesimi hanno l’onere di conseguire l’abilitazione all’insegnamento, sia se nominati su posto comune sia su posto di sostegno, in appositi corsi accademici a ciò finalizzati. Coloro che sono nominati su posto di sostegno hanno inoltre l’obbligo di essere ammessi anche in soprannumero al primo corso accademico finalizzato al conseguimento della specializzazione per l’insegnamento su sostegno che verrà bandito successivamente al conferimento dell’incarico di cui al comma precedente.

8-quinquies. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova disciplinare e professionale. Alla prova accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell’articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova  superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio.

8-sexties.  In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare e professionale, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di prova ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare e professionale comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e l’impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto.”

  1. Al comma 13 sopprimere le parole da “I candidati che partecipano ad una procedura concorsuale” fino a “non hanno superato le prove” e, conseguentemente, al comma 18 sopprimere le seguenti parole: “anche in deroga al secondo periodo del comma 13”.
  2. Dopo il comma 21, inserire il seguente:

“21-bis. All’articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159:

  1. al comma 1, dopo le parole «per la copertura» sono aggiunte le seguenti: «di almeno il 50 per cento»;
  2. il comma 2 è sostituito dal seguente:

«Contestualmente al concorso di cui al comma 1, il Ministro dell’istruzione è autorizzato a bandire un concorso riservato ai docenti di religione cattolica in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall’ordinario diocesano che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio di insegnamento. Al concorso è destinato il 50 per cento dei posti disponibili per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e per gli anni successivi fino a integrale scorrimento delle graduatorie di merito. La graduatoria di merito comprende tutti coloro che propongono istanza sulla base dei titoli posseduti e della valutazione di una apposita prova orale didattico-metodologica che non prevede punteggio minimo. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con decreto del Ministro dell’istruzione.»”.

Motivazione

Con la modifica si intende coprire l’assegnazione dei 64mila posti banditi già dal 1° settembre, in assenza della pubblicazione delle graduatorie di merito dei nuovi concorsi (1,a). Inoltre, occorre far aderire alla fase transitoria di reclutamento tutto il personale docente che ha avuto la possibilità di partecipare al concorso straordinario bandito ai sensi della legge 159/2019, con almeno tre anni di servizio, oltre al personale abilitato o specializzato presente in prima fascia delle GPS (1,b). Il requisito previsto dalla lettera b) cioè aver svolto almeno tre annualità di servizio nelle istituzioni scolastiche statali, riduce il numero degli aspiranti presenti in I fascia GPS (docenti già in possesso di abilitazione o specializzazione per l’insegnamento sul sostegno). Stimiamo che anche senza il requisito delle tre annualità il numero degli aspiranti abilitati e specializzati sia già inferiore alle disponibilità di posti soprattutto sul sostegno. La previsione del requisito del servizio limita fortemente l’efficacia della disposizione che ha l’obiettivo di evitare che restino cattedre scoperte. (1,c).

La prova finale prevista al temine del percorso straordinario di stabilizzazione viene così imperniata sulla competenza professionale, anziché disciplinare.

La norma propone di estendere anche ai docenti inseriti nella II fascia GPS con tre annualità di servizio, la possibilità di assunzione sui posti che risultino ancora vacanti dopo l’assunzione degli aspiranti inseriti in I fascia GPSQuesto al fine di non lasciare scoperte le cattedre eventualmente ancora vacanti dopo le procedure ordinarie e straordinarie previste dal comma 4. Si tratta di valorizzare l’esperienza maturata in anni di supplenza congiuntamente all’obbligo di acquisire l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno attraverso un percorso accademico con superamento di esami intermedi e finali. Inoltre, si intende favorire il regolare avvio dell’anno scolastico, insieme alla riduzione del precariato storico, che vede migliaia di insegnanti impegnati da anni con contratto a tempo determinato e senza aver mai potuto partecipare ad un corso abilitante (l’ultimo ciclo di TFA risale al 2014).

La modifica garantisce il principio costituzionale della parità di accesso di tutti i cittadini ai concorsi pubblici. Si tratta di una misura che se rimanesse sarebbe sbagliata, dannosa e con profili di incostituzionalità, perché violerebbe i principi di eguaglianza, di imparzialità e di pari condizioni di accesso agli uffici pubblici. In più è di tutta evidenza che una norma del genere bloccherebbe per un anno la quasi totalità dei potenziali concorrenti.

Al fine di ridurre l’eccesso di precariato in questa categoria di insegnanti e il ricorso ai contratti a tempo determinato valorizzando la professionalità acquisita dai docenti con tale rapporto di lavoro è indispensabile prevedere una procedura riservata al personale che, in possesso del riconoscimento dell’idoneità, abbia una esperienza di almeno 36 mesi nell’insegnamento della religione cattolica. I docenti di religione cattolica sono gli unici docenti per i quali non sono state previste, ad oggi, procedure di stabilizzazione in analogia con quanto avvenuto per gli altri insegnanti abilitati (concorso riservato per la scuola dell’infanzia e primaria, FIT 2018 per gli insegnanti della scuola secondaria).

TESTO UFFICIALE [PDF]

 

FONTE: https://www.orizzontescuola.it/decreto-sostegni-bis-le-proposte-del-pd-assegnazione-provvisoria-annuale-per-esigenze-familiari-assunzione-anche-dalla-ii-fascia-gps-emendamenti-testo/

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