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Assunzioni da prima fascia GPS: prima con supplenza, il ruolo dopo il superamento della prova finale

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da orizzontescuola – Immissioni in ruolo straordinarie da GPS a.s. 2021/22, dall’assunzione a tempo determinato a quella a tempo indeterminato. Procedura.

Assunzioni in ruolo 2021/22

Le assunzioni in ruolo per l’a.s. 2021/22, in seguito alle modifiche apportate dal decreto sostegni-bis, si distinguono in: ordinarie e straordinarie.

Le immissioni in ruolo ordinarie avverranno secondo le consuete percentuali: 50% da GaE e 50% da graduatorie di merito.

Le graduatorie di merito da cui attingere sono quelle relative a:

  • concorso ordinario 2016;
  • concorso straordinario 2018 (compresa la fascia aggiuntiva);
  • concorso straordinario 2020;
  • concorso straordinario STEM 2021.

Al termine della fase ordinaria, qualora residuino posti vacanti e disponibili (fatti salvi gli accantonamenti previsti per i concorsi ordinari di cui al DD n. 498/2020 – scuola dell’infanzia e primaria posti comuni e di sostegno – e al DD n. 499/2020 – scuola secondaria di primo e secondo grado posti comuni e di sostegno), sarà attivata una procedura straordinaria di assunzione dalla graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di prima fascia e dai relativi elenchi aggiuntivi.

Procedura straordinaria da GPS

E’ l’articolo 59, comma 4, del decreto 73/2021 (decreto sostegni-bis) a disciplinare la procedura straordinaria summenzionata che si articola nelle seguenti fasi:

  1. assunzione a tempo determinato, sui posti rimasti vacanti dopo le suddette consuete operazioni di immissioni in ruolo, dei precari inseriti nelle GPS di prima fascia posto comune e sostegno e nei relativi elenchi aggiuntivi;
  2. assunzione a tempo determinato dei predetti docenti nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali risultano iscritti nella succitata prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi;
  3. svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del D.lgs. 59/2017;
  4. prova disciplinare, cui accedono i docenti  valutati positivamente al termine del predetto percorso di formazione e prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 117, della legge 107/2015; la prova è superata raggiungendo una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio;
  5. assunzione a tempo indeterminato e conferma in ruolo, in seguito alla valutazione positiva del percorso annuale di formazione e prova e al superamento della prova disciplinare, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 (o, se successiva, dalla data di inizio del servizio) nella medesima scuola in cui il docente interessato ha prestato servizio a tempo determinato;
  6. in caso di valutazione negativa del percorso di formazione e prova, lo stesso va ripetuto ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 107/2015; in caso, invece, di mancato superamento della prova disciplinare, il docente decade dalla procedura, per cui il contratto a tempo determinato non potrà essere trasformato a tempo indeterminato.

Sarà un decreto del Ministero dell’istruzione a disciplinare:

  • le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili, residuati dalle ordinarie operazioni di immissione in ruolo;
  • la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova disciplinare;
  • i requisiti dei componenti e le modalità di espletamento della suddetta prova.

La succitata procedura, dunque, inizia con l’assunzione a tempo determinato nell’a.s. 2020/21 sui posti rimasti vacanti e disponibili, per poi terminare con l’assunzione in ruoloin seguito al superamento della prova disciplinare (cui accedono coloro i quali superano il percorso annuale di formazione e prova), valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio.

L’assunzione e la conferma in ruolo, come sopra riportato, sono previste con decorrenza giuridica 1°settembre 2021 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio nella medesima scuola in cui il docente interessato ha prestato servizio a tempo determinato.

Per i requisiti di partecipazione alla procedura leggi qui

Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021 (Decreto sostegni-bis)

NB: il Decreto sostegni-bis, pubblicato in GU, seguirà adesso l’iter parlamentare per la conversione in legge, per cui potrà essere soggetto a delle modifiche.

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