da obiettivoscuola – Ai sensi dell’art. 8 comma 7 dell’O.M. 60/2020:
la scuola ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. All’esito dei controlli il dirigente scolastico comunica i risultati della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. In caso di esito positivo del controllo i titoli si intendono definitivamente validati e utili per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente”.
Ebbene durante l’anno scolastico le scuole hanno effetto tali controlli, verificando errori nell’attribuzione del punteggio e – di conseguenza – nell’assegnazione della supplenza.
L’Ordinanza Ministeriale a tal riguardo contiene alcuni punti fermi. In particolare, è prevista l’esclusione delle graduatorie in due circostanze:
- Quando l’aspirante non è in possesso del titolo di accesso richiesto per l’accesso alla classe di concorso\graduatoria.
- Quando siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci, fatte salve le responsabilità di carattere penale.
In generale gli errori degli aspiranti possono essere ricondotti a due tipologie:
- dichiarazioni false e mendaci, che nella giurisprudenza possono avere come presupposti dolo o colpa grave del dichiarante (ovvero la consapevolezza del soggetto che dichiara un titolo che sa di non possedere o la negligenza nella compilazione che ha portato il dichiarante a non rendersi conto che il titolo dichiarato non é conforme a quanto richiesto).
- mero errore materiale, ovvero una dichiarazione non veritiera dovuta alla complessità della materia oggetto della dichiarazione.
A ciò si aggiunta che l’errore potrebbe invece semplicemente derivare da un errore di valutazione della scuola senza che vi sia stata una dichiarazione non veritiera dell’aspirante.
In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria.
In particolare:
- Se l’amministrazione ritiene di trovarsi di fronte a dichiarazioni false e mendaci dovrà procedere all’esclusione del candidato. In tal caso, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, il servizio svolto dovrà essere dichiarato di fatto e non di diritto (quindi non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera), questo al netto di ogni eventuale sanzione di altra natura.
- Se l’amministrazione ritiene invece le dichiarazioni semplicemente “non veritiere”, che scaturiscono dalla complessità della materia oggetto di dichiarazione, dovrà procedere semplicemente alla rettifica del punteggio. In tal caso si potrebbe dar luogo anche all’annullamento del decreto di convocazione ma, differentemente dal punto precedente, il servizio non dovrà essere dichiarato prestato solo di fatto e non di diritto.
LA VALIDITÀ DEL SERVIZIO PRESTATO
Da quanto detto emerge che l’unico caso in cui il servizio prestato deve essere dichiarato prestato come di fatto e non diritto (con la conseguenza che non sarà valido ai fini del punteggio né utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera) è quello della dichiarazione mendace ovvero della dichiarazione fatta con colpa grave o dolo del dichiarante, circostanza che comporta tra l’altro anche l’esclusione dalle graduatorie.
L’art. 8 comma 10 dell’O.M. 10 prevede infatti tale conseguenza solo nel caso di dichiarazioni mendaci:
Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l’eventuale servizio prestato dall’aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall’interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.
Negli altri casi di errori si dovrà semplicemente procedere alla rettifica del punteggio dei candidati senza che ciò pregiudichi la validità del servizio svolto.
Quanto detto a maggior ragione quando la rettifica del punteggio non derivi da un errata dichiarazione dell’aspirante bensì da un errore di valutazione della scuola. Il punto è confermato dalla nota 2662 del 02/03/2021 dell’USR Toscana secondo cui:
il servizio effettivamente prestato in virtù di un rapporto di lavoro, successivamente oggetto di risoluzione o recesso da parte della scuola, in conseguenza di una rettifica del punteggio e del conseguentemente riposizionamento in graduatoria, per cause non addebitabili all’interessato, produce effetti anche ai fini giuridici ed economici, per il periodo in cui vi è stata regolare prestazione lavorativa”.