da orizzontescuola – Con la nota 17060 del 1 giugno il Ministero dell’Istruzione dispone le modalità con cui è possibile prorogare i contratti dei supplenti ATA fino al 30 giugno. Le disposizioni seguono quelle dell’art.1 comma 7 del Regolamento supplenze del personale ATA (Dm 430/2000) e le istruzioni della nota del 10 giugno 2009 n. 8556
Le proroghe devono essere richieste dai dirigenti scolastici nei casi di effettiva necessità qualora non sia possibile assicurare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato e di personale supplente annuale.
Le motivazioni per le quali è possibile richiedere la proroga sono:
- attività relative allo svolgimento degli esami di stato
- recupero debiti nelle scuole secondarie di secondo grado
- situazioni eccezionali che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto con riflessi sull’ordinato avvio dell’anno scolastico (es. adempimenti legati all’aggiornamento delle graduatorie di istituto, allo svolgimento delle procedure concorsuali in atto ,etc.).
L’art.1, comma 7, del vigente Regolamento sul conferimento delle supplenze al personale ATA prevede che le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possano essere prorogate, per il periodo strettamente necessario, qualora non sia possibile consentire mediante l’impiego del personale a tempo indeterminato e di quello supplente annuale, le attività relative allo svolgimento degli esami di stato e, comunque, in tutti i casi in cui si presentino situazioni che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto.
Analoga possibilità di proroga contrattuale è prevista, con le modalità ivi indicate, dall’art.6, comma 4, del Regolamento, per le supplenze temporanee del personale ATA, i cui oneri, in questo caso – con esclusione di quelle derivanti da periodi di congedi obbligatori per maternità – gravano sul bilancio delle istituzioni scolastiche medesime.