da orizzontescuola – Immissioni in ruolo straordinarie da GPS, richieste tre annualità di servizio: devono essere specifiche, ossia svolte sulla stessa classe di concorso/posto di partecipazione alla procedura?
Decreto sostegni-bis
Il decreto n. 73/2021, il cosiddetto decreto sostegni-bis, ha apportato delle importanti novità in merito alle assunzioni in ruolo per l’a.s. 2021/22 e ai concorsi ordinari già banditi con DD n. 498/2020 (concorso ordinario per la scuola dell’infanzia e primaria posti comuni e di sostegno) e DD n. 499/2020 (concorso ordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado posti comuni e di sostegno). Queste le predette modifiche:
- assunzioni ordinarie da GAE e da GM, disponendo che le graduatorie di merito del concorso straordinario 2020 siano integrate con tutti coloro i quali hanno superato la prevista prova scritta (56/80) e non siano rientrati nel numero dei posti banditi (i cosiddetti idonei); Qui le predette graduatorie pubblicate dagli UU.SS.RR;
- incremento della percentuale di posti destinati al concorso straordinario infanzia/primaria e secondaria 2018, percentuali che per il 2021/22 sono pari al 100%;
- concorso straordinario per le discipline STEM (posto che le graduatorie di merito siano pubblicate entro il 30/10/2021, termine ultimo per eventuali oggettive ragioni di ritardo), cui possono partecipare gli aspiranti già iscritti alla procedura ordinaria 2020 per le medesime classi di concorso;
- assunzione dei docenti precari collocati nella prima fascia delle GPS posto comune e di sostegno e nei relativi elenchi aggiuntivi con una procedura che inizia con l’assunzione a tempo determinato e termina con l’assunzione in ruolo l’anno successivo;
- modifica dell’articolazione delle procedure dei concorsi ordinari già banditi, di cui al DD 499/2020 e al DD 498/2020, e della formulazione delle relative graduatorie di merito;
- impossibilità di partecipare alle procedure concorsuali successive (ai sensi dell’articolo 59/13 del decreto sostegni-bis) per la stessa classe di concorso/tipo di posto per gli aspiranti che partecipano ad una procedura concorsuale e non superano le relative prove (è prevista una deroga per i candidati che partecipano al sopra riportato concorso straordinario per le discipline STEM).
Procedura straordinaria da GPS
La procedura straordinaria si articola nelle seguenti fasi:
- assunzione a tempo determinato, sui posti rimasti vacanti dopo le suddette consuete operazioni di immissioni in ruolo, dei precari inseriti nelle GPS di prima fascia posto comune e sostegno, compresi i relativi elenchi aggiuntivi;
- assunzione a tempo determinato dei predetti docenti nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali risultano iscritti nella succitata prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi;
- svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del D.lgs. 59/2017;
- prova disciplinare, cui accedono i docenti valutati positivamente al termine del predetto percorso di formazione e prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 117, della legge 107/2015; la prova è superata raggiungendo una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio;
- assunzione a tempo indeterminato e conferma in ruolo, in seguito alla valutazione positiva del percorso annuale di formazione e prova e al superamento della prova disciplinare, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 (o, se successiva, dalla data di inizio del servizio) nella medesima scuola in cui il docente interessato ha prestato servizio a tempo determinato;
- in caso di valutazione negativa del percorso di formazione e prova, lo stesso va ripetuto ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 107/2015; in caso, invece, di mancato superamento della prova disciplinare, il docente decade dalla procedura, per cui il contratto a tempo determinato non potrà essere trasformato a tempo indeterminato.
Possono partecipare alla procedura i docenti che hanno volto su posto comune o di sostegno, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali. Approfondisci calcolo tre annualità di servizio
Tra annualità di servizio specifico?
Nel decreto 73/2021, articolo 59-comma 4, lettere b), leggiamo quanto di seguito riportato.
In via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che
residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3, salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con
decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione di cui al comma 1, ai docenti che, contestualmente:
a) […]
b) hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Non è specificato, come si legge sopra, che il servizio nelle scuole statali debba essere svolto sulla classe di concorso/posto per cui si partecipa alla procedura. Dal tenore letterale testo, inoltre, sembra che il servizio svolto su sostegno possa essere considerato per i posti comuni e viceversa nè è richiesto che il servizio debba essere stato svolto per lo stesso grado di scuola.
Una maglia larga dunque. D’altronde se con il requisito ampio, si rischia di avere 35.000 posti ancora vuoti dopo il piano di assunzioni 2021, inserire dei paletti più stringenti potrebbe significare vanificare il senso stesso della procedura.
Attendiamo comunque i previsti decreti attuativi per confermare o meno quanto detto sopra, sebbene gli stessi decreti (secondo quanto leggiamo nel DL 73/2021) riguardino altro, e gli ulteriori e necessari provvedimenti ministeriali.
Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021
NB: il Decreto sostegni-bis, pubblicato in GU, seguirà adesso l’iter parlamentare per la conversione in legge, per cui potrà essere soggetto a delle modifiche.