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Classi ad esaurimento e TFA sostegno: accolta l’istanza cautelare [Ordinanza TAR Lazio]

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da obiettivoscuola – Le classi di concorso ad esaurimento sono quelle classi che sono destinate a scomparire in quanto l’insegnamento sarà progressivamente attribuito ai docenti di altre classi di concorso. Le tabelle allegate al DPR 19/2016 individuano le classi di concorso ad esaurimento.

Per queste classi di concorso non è possibile bandire nuovi concorsi ordinari né sono consentiti nuovi inserimenti nelle graduatorie provinciali (GPS) e d’istituto. È invece possibile l’aggiornamento delle graduatorie per chi é già inserito e potrebbe essere consentita la partecipazione a concorsi riservati (es: concorso 2018 per docenti abilitati).

PARTECIPAZIONE AL TFA SOSTEGNO, SI O NO?
Già in occasione del IV ciclo TFA la questione della partecipazione dei candidati in possesso di un titolo che dà accesso a una classe di concorso ad esaurimento, era stata assai dubbia e, in mancanza di chiare indicazioni ministeriali, è stata risolta probabilmente in via autonoma dalle singole Istituzioni Universitarie.

Si rileva, tra l’altro, il caso particolare della classe di concorso B-32 che, secondo la Tabella B allegata al DPR 19/2016, è accessibile con qualsiasi diploma di istituto di secondo grado.

 

LA NOTA 371182 DEL 13 AGOSTO 2020

Con la nota n. 371182 del 13/08/2020 dei due Ministeri dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito all’attivazione del corso di specializzazione per le attività di sostegno 2020-2021, V ciclo (c.d. TFA sostegno). Un importante chiarimento riguardava l’impossibilità ad accedere alle selezioni per il corso in quesitone, per gli aspiranti in possesso di un titolo di studio che dà accesso a una classe di concorso ad esaurimento o non più prevista dagli ordinamenti vigenti.

In particolare con tale nota è stato chiarito che non è più consentito l’accesso alla selezione per le classi di concorso ad esaurimento o non più previste dagli ordinamenti:

A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica;
A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena;
A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena;
B-01 Attività pratiche speciali;
B-29 Gabinetto fisioterapico;
B-30 Addetto all’ufficio tecnico;
B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici;
B-32 Esercitazioni di pratica professionale;
B-33 Assistente di Laboratorio.

 

PROVVEDIMENTI CAUTELARIrecupera gli anni scolastici e consegui il diploma

Diversi aspiranti hanno però partecipato (o tentato di partecipare) alle selezioni del V ciclo TFA, avendo un titolo che dà accesso solo a classi di concorso ad esaurimento (quali la B-32), venendo però esclusi dagli atenei. Nel caso di specie i ricorrenti erano stati esclusi dalla partecipazione alla prova pratica.

Con l’Ordinanza Cautelare n. N. 02762/2021 del 12 Maggio 2021 il TAR Lazio (Sezione Terza Bis) ha accolto la richiesta di misura cautelare considerato:

  • che il bando di concorso prescrive tra i requisiti per accedere il mero possesso del diploma;
  • che la nota interministeriale non può modificare i requisiti così come definiti nel bando.

Allo stesso tempo è stata fissata al 19 aprile 2022 la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica. Va rilevato che lo stesso TAR aveva inizialmente rigettato l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti (Decreto 01244/2021 dell’1 marzo 2021).

VEDI L’ORDINANZA

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