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Scrutini scuola, voto singolo docente e delibera Consiglio di classe

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da scuolainforma – Scrutini scuola, il Decreto del Presidente della Repubblica 122/2009 disciplina la materia riguardante la valutazione degli alunni nel primo e secondo ciclo di istruzione. Il comma 2 dell’articolo 1 del suddetto decreto stabilisce che ‘la valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni’.

Scrutini scuola, voto proposto dal singolo docente e delibera Consiglio di classe

L’articolo 2 comma 1, in riferimento alla valutazione nella scuola primaria e secondaria di primo grado, cita quanto segue: ‘La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.’

Risulta chiaro, pertanto, che seppur ciascun docente provvede alla valutazione personale dell’alunno, proponendo i voti, il Consiglio di classe può modificare tale valutazione anche con delibera a maggioranza. In buona sostanza, il Consiglio di classe delibera la valutazione finale.

Per quanto concerne, invece, la scuola secondaria di secondo grado, il comma 1 dell’articolo 4 ribadisce come ‘la valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell’articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell’articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.  Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto.’

Inoltre, lo stesso comma 1 dell’articolo 4, precisa che ‘il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.’

Qui di seguito riportiamo il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009 , n. 122  con il Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni.
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