da La Tecnica della Scuola In questo appuntamento con la nostra rubrica “A domanda, risponde…” a cura del prof. Lucio Ficara, le risposte ai quesiti dei nostri lettori sul tema degli scrutini finali anno 2020/21.
Ecco i temi trattati
DOMANDA n. 1
Nella mia regione il termine delle lezioni era stato fissato al 12 giugno, ma gli scrutini sono stati anticipati al 7 giugno. È legittimo questo anticipo degli scrutini?
RISPOSTA
La legge impone che gli scrutini vengano svolti dopo il termine delle lezioni, è scritto chiaramente nel comma 1 dell’art. 193 d.lgs. 297/94. In tale norma è specificato che “I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti”. L’OM n.159 del 17 maggio 2021 autorizza gli USR a prevedere la conclusione degli scrutini finali per le classi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo e secondo ciclo di istruzione entro il termine delle lezioni fissato dai calendari delle Regioni e delle Province autonome, fermo restando l’avvio degli stessi non prima del 1° giugno 2021. Sta di fatto che un’ordinanza ministeriale non può cancellare una legge dello Stato.
DOMANDA n. 2
Se agli scrutini finali si dovesse assentare un docente, può essere sostituito da altro docente ma dello stesso consiglio di classe?
RISPOSTA
Sostituire un docente assente agli scrutini finale, significa non alterare numericamente la composizione del Consiglio d classe. Quindi la sostituzione non può essere fatta assegnando il compito ad un docente che già fa parte del Consiglio di classe stesso. Il docente assente va sostituito con docente della scuola di medesima disciplina o in assenza di questo con docente di disciplina affine oppure se manca anche questo, con altro docente della scuola ma non del medesimo Consiglio di classe.
DOMANDA n. 3
Il voto finale di una disciplina che scaturisce dalla media aritmetica delle verifiche dell’alunno, può essere modificato con delibera del Consiglio di classe?
RISPOSTA
Il decreto regio n°64 del 1925, ancora in vigore che afferma: “i voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni. Se non si ha dissenso, i voti in tal modo proposti s’intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.