Concorsi ordinari docenti, cosa cambierà per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle prove? La nuova normativa del decreto Sostegni.
Concorsi ordinari docenti, cambiano le regole secondo quanto disposto dall’articolo 59 del decreto Sostegni Bis. Uil Scuola, a questo proposito, ha sintetizzato in una scheda le novità in arrivo: giova ricordare che la nuova normativa potrebbe essere ancora soggetta a modifiche durante l’iter parlamentare che porterà alla conversione in legge del decreto.
Concorsi ordinari annuali, con modifica di quelli già banditi
Il decreto Sostegni Bis, all’articolo 59 comma 10, dispone che vengano banditi concorsi annuali semplificati, le cui modalità di applicheranno sia ai concorsi già banditi che a quelli futuri.
Si legge infatti: ‘Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, nel rispetto dell’articolo 39, commi 3 e 3 -bis della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, nonché in deroga alla disciplina di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge 13 luglio 2015, n. 107, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ai relativi decreti attuativi, garantendone comunque il carattere comparativo, le prove di detti concorsi si svolgono secondo modalità semplificate.’
Le nuove modalità
a) in sostituzione della o delle prove scritte previste dalla normativa vigente ci sarà una unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese:
– la prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;
– è possibile la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso.
b) una prova orale;
c) la valutazione dei titoli.
Sulla base della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli si redige una graduatoria, nel limite dei posti messi a concorso, utile per l’immissione in ruolo. I vincitori possono essere assunti dalla graduatoria anche nel corso degli anni successivi. Per le procedure concorsuali già bandite si prevede che, con decreto del Ministero dell’istruzione, sono apportate tutte le occorrenti modificazioni ai bandi di concorso derivanti da quanto sopra previsto, senza che ciò comporti la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di Partecipazione.
Il commento di Uil Scuola
‘Sembra ormai un gioco di società l’attività riformista consiste nel definire domande chiuse o aperte e viceversa e la chiamano merito, senza considerare che la vera attitudine alla professione, si verifica solo con la formazione e con la relativa verifica in situazione.’