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Operazioni di immissione in ruolo, assegnazioni provvisorie e supplenze: il Ministero potrà modificare procedure e tempistiche

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L’art. 58 del Decreto Legge n. 73/2021 prevede al comma 1 lettera b che, con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2021/2022, possono essere adottate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte:

all’adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo, anche in relazione alla data di inizio dell’anno scolastico, nonché degli aspetti procedurali e delle tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse previsto dall’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facoltà assunzionali disponibili e ferma restando la decorrenza dei contratti al primo settembre o, se successiva, alla data di inizio del servizio;

In sostanza, il Ministero dell’istruzione, mediante ordinanza, potrà modificare procedure e tempistiche di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie e nomine a tempo determinato, andando anche in deroga ai tempi attualmente previsti per le assunzioni (che dovrebbero avvenire entro il 31/8) e le nomine a TD (di norma dopo il 31/8).

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