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IeFP, IFTS e ITS: l’anno scolastico conserva validità a prescindere dal numero di ore svolte [Decreto Sostegni BIS]

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L’articolo 58, comma 2, lettera e) del Decreto Legge n. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni BIS) riguarda la validità dell’anno scolastico o formativo 2020/2021 relativo ai:

  • sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP)
  • sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)
  • Istituti tecnici superiori (ITS)

In particolare, si dispone che qualora, a seguito dell’emergenza da COVID-19, i sistemi IeFP e IFTS e gli ITS non possano effettuare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso formativo, l’anno scolastico o formativo 2020/2021 conserva comunque validità.
Inoltre, dispone che, qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi delle attività formative svolte, si deroga alle disposizioni di cui all’art. 4, co. 7, del DPR 22/2018, in base alle quali nelle predette circostanze possono essere previsti meccanismi di riduzione dei contributi concessi a valere sulle risorse dei Fondi strutturali di investimento europei (SIE).

Si replica, così, parte di quanto disposto per l’anno scolastico o formativo 2019/2020 dall’art. 91 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).

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