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Concorso in materie scientifiche e tecnologiche: non ci sarà valutazione dei titoli

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da obiettivoscuola – Il Decreto Legge n. 73 del 25 Maggio 2021 prevede, per le classi di concorso A-20, A-26, A-27, A-41 e A-28 lo svolgimento in via straordinaria di una procedura semplificata e veloce in aggiunta al concorso ordinario che si svolgerà successivamente.

A tale procedura possono partecipare coloro che a suo tempo si sono iscritti al “concorso ordinario” ed è previsto che le graduatorie debbano essere pubblicate entro il 31 luglio 2021.

POSTI MESSI A BANDO

I posti messi a bando sono i seguenti:

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Per le suddette classi di concorso si svolgeranno dunque due distinte procedure concorsuali: quella “speciale” prevista per l’estate e quella ordinaria, le cui tempistiche non sono ancora ben definite, che si svolgerà per tutte le classi di concorso.

Per espressa previsione normativa, i candidati che partecipano alla procedura speciale possono partecipare anche alla procedura concorsuale ordinaria per le corrispondenti classi di concorso.

STRUTTURA DEL CONCORSO
Il concorso sarà strutturato in una prova scritta e una prova orale. Per velocizzare la conclusione della procedura, non è prevista la valutazione dei titoli.

PROVA SCRITTA
La prova scritta si svolge nelle sedi individuate dagli Uffici scolastici e consiste nella somministrazione di 50 quesiti di cui:

  • 40 domande sulle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa;
  • 5 domande su informatica;Università telematica
  • 5 domande sulla lingua inglese.

Per la CDC A027 Matematica e Fisica, i 40 quesiti sono suddivisi tra 20 quesiti di matematica e 20 quesiti di fisica. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato.

La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui alla Legge 104/1992. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. L’amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l’omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività fra tutti i partecipanti. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.

La valutazione della prova è effettuata assegnando 2 punti a ciascuna risposta esatta, zero alle risposte non date o errate. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti su 100.

La redazione dei quesiti della prova scritta, anche a titolo oneroso, è assegnata con affidamento diretto ad una o più università.

Dunque, evidentemente per l’urgenza che caratterizza la procedura, si stabiliscono con norma primaria alcuni aspetti che, in condizioni ordinarie, sarebbero rimessi al bando (numero dei quesiti con la relativa suddivisione per materia; numero di risposte possibili per ciascun quesito; criteri di valutazione delle risposte esatte, non date o errate; tempo massimo per lo svolgimento della prova).

PROGRAMMI
I programmi di studio sono quelli previsti dall’allegato A al decreto del Ministro dell’istruzione 20 aprile 2020, n. 201 (concorso ordinario) per la singola classe di concorso.

PROVA ORALE
La prova orale sarà valutata al massimo 100 punti e superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.

COMMISSIONE 

Le commissioni di concorso sono costituite con decreto del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale responsabile della procedura, che deve provvedere entro 5 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’avviso di convocazione per la prova scritta; A fronte di gruppi di candidati superiore a 50, è possibile formare sottocommissioni per lo svolgimento contestuale della prova orale, ferma restando l’unicità del presidente;

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Formazione della graduatoria, entro la data del 31 luglio 2021, esclusivamente sulla base della somma delle valutazioni delle due prove (scritta e orale). In questo caso, la differenza rispetto alla disciplina generale consiste, oltre alla fissazione di un termine per la formazione della graduatoria, nel non considerare la valutazione dei titoli.

Al presidente ed ai componenti e al segretario delle commissioni che concludono le operazioni concorsuali redigendo la graduatoria entro il 31 luglio 2021 è riconosciuto un compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a due volte il compenso base.

MODIFICHE AL BANDO E NESSUNA RIAPERTURA DEI TERMINI
Tale procedura non comporta la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione alla procedura. Con decreto del Ministero dell’istruzione (per la cui emanazione non è previsto un termine) sono apportate le eventuali ulteriori modificazioni ai bandi di concorso necessari all’espletamento delle procedure.

UTILIZZO DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie delle procedure in questione sono utilizzate per le immissioni in ruolo relative all’anno scolastico 2021/2022, se approvate, per eventuali oggettive ragioni di ritardo, entro la data del 30 ottobre 2021, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato nelle more stipulati sui relativi posti vacanti e disponibili.

Le medesime graduatorie, se non approvate entro la data di cui al periodo precedente, sono utilizzate nel corso degli anni successivi con priorità rispetto alle graduatorie delle procedure ordinarie. In ogni caso, le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione e classe di concorso, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi, sino all’esaurimento della graduatoria, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

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