da scuolainforma – La Legge 159/2019 (conversione del D.L. 126/2019) ha previsto la procedura straordinaria finalizzata esclusivamente all’ottenimento dell’abilitazione all’insegnamento senza diritto all’immissione in ruolo. Tale procedura non va confusa con il “concorso straordinario” che è invece finalizzato all’immissione in ruolo.
Diciamo subito che le domande di partecipazione a questa procedura sono state presentate nello scorso luglio ma la procedura non è ancora stata avviata.
REQUISITI DI ACCESSO
La procedura è riservata ai docenti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- tre annualità di servizio anche non consecutive svolte tra l’a.s. 2008/09 e l’anno scolastico 2019/20 su posto comune o di sostegno. Si considerano gli anni di servizio svolti in qualunque grado di istruzione (quindi anche infanzia\primaria) e svolti nelle scuole Statali, paritarie e nei percorsi IeFP purché il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o per gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso del DPR 19/2016 e successive modificazioni.
- un anno di servizio specifico cioè che deve essere stato svolto per la classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre.
- possesso del titolo di studio richiesto per la classe di concorso richiesta.
Si considera valido il servizio prestato nell’anno scolastico di riferimento per almeno 180 giorni, anche non consecutivi, o prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
PROVA SCRITTA
La procedura prevede lo svolgimento di una prova scritta computer based composta da 60 quesiti a risposta multipla con quattro opzioni di scelta su argomenti relativi alle classi di concorso e alle metodologie didattiche da svolgersi in 60 minuti. La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di 42/60 o equivalente, e riguarda lo stesso programma di esame previsto per il concorso ordinario 2020.
I 60 quesiti sono così strutturati:
a. 40 quesiti competenze disciplinari relative alla classe di concorso.
b. 20 quesiti competenze didattico/metodologiche.
La risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data o errata vale 0 punti. Superano la prova i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 42.
Per le classi di concorso di lingua straniera la prova scritta si svolge interamente nella lingua stessa.
COMPILAZIONE DELL’ELENCO NON GRADUATO
La normativa vigente prevede che tutti coloro che avranno raggiunto il punteggio minimo di 42/60 saranno inseriti in elenchi non graduati, distinti per classe di concorso. Trattandosi di elenchi non graduati sarà quindi irrilevante aver superato la prova con 42/60 o con 60/60. Tutti i docenti inseriti in tali elenchi avranno la possibilità di conseguire l’abilitazione. Non sono nemmeno previsti titoli valutabili in quanto l’unica cosa che rileva è il superamento della prova computer based a risposta multipla.
In base alla normativa preesistente al Decreto Sostegno BIS si prevedeva che:
- Il conseguimento dell’abilitazione fosse subordinato al conseguimento di un contratto a tempo determinato almeno al 30 giugno (o al 31 agosto) in una scuola del sistema nazionale di istruzione (quindi sia nella scuola statale che paritaria).
- La supplenza potesse essere svolta anche in altra regione rispetto a quella in cui si è superata la prova.
- La supplenza potesse essere anche per altra classe di concorso o ordine di scuola rispetto alla classe di concorso per cui si è superata la prova. La legge, infatti, non prevede alcuna limitazione in tal senso.
- Tutti i docenti dovessero conseguire i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche ove non ne siano già in possesso, con oneri a carico degli interessati.
- Al termine dell’anno di abilitazione fosse prevista la prova orale di abilitazione. Detta prova si intende superata con il punteggio minimo di 7/10. La composizione della commissione di esame sarà definita con successivo Decreto Ministeriale.
LE NOVITÀ DEL DECRETO SOSTEGNO BIS
Il Decreto Sostegni BIS, similmente a quanto previsto anche per il concorso straordinario per il ruolo, prevede l’abrogazione delle disposizioni che richiedevano l’acquisizione dei 24 CFU durante l’anno di formazione nonché la prova conclusiva al termine dell’anno di abilitazione. Di conseguenza non è più prevista l’acquisizione dei 24 CFU né la prova orale finale e la procedura abilitante consta della sola prova scritta computer-based con quesiti a risposta multipla da superare con il punteggio minimo di 7/10.