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Docenti in I fascia con 3 annualità di servizio: assunzione a tempo determinato, percorso annuale di formazione e prova finale

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da obiettivoscuola – Il Decreto Legge n. 73/2021 prevede che, in via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le ordinarie immissioni in ruolo sono assegnati con contratto a tempo determinato ai docenti che contestualmente abbiano i seguenti requisiti:

  1. sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, per posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento di titolo, coloro che conseguano il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021;
  2. hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi 10 anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali per almeno 180 giorni di servizio (anche non consecutive) o con servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino agli scrutini finali.

Il contratto a tempo indeterminato è proposto esclusivamente nella provincia e nella\e classi di concorso o tipologia di posto per le quali il docente risulta nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi.

Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e di prova, seguito da una prova disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i candidati valutati positivamente per l’anno di prova. La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono la soglia idoneità ed è valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o se successiva, dalla data di inizio del servizio.

La valutazione negativa del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di prova. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta invece la decadenza dalla procedura di immissione in ruolo e l’impossibilità di trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

Con successivo decreto del Ministero dell’Istruzione, sono disciplinati le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato delle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al comma 4, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova disciplinare di cui al comma 7, le modalità di formazione delle commissioni della prova disciplinare, i requisiti dei componenti e le modalità di espletamento della suddetta prova.


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