da tecnicadellascuola – Siamo arrivati ormai al traguardo della fine delle lezioni ed è tempo di pensare a chiedere le ferie e a calcolare quanti giorni devono essere richiesti. Quest’anno ci sono anche docenti ed Ata con contratti covid, spieghiamo come funzionano le loro ferie.
Ferie dei docenti di ruolo
Le ferie per i docenti di ruolo sono regolate ai sensi dell’art.13 del CCNL 2006-2009. Nello specifico per i docenti di ruolo da un tempo superiore ai tre anni, si applica il comma 2 della su citata norma contrattuale, in cui è disposto che la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per i docenti di ruolo neoassunti e quelli di ruolo nel primo triennio, si applica il comma 3 dell’art.13 del CCNL scuola, in cui è specificato che hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
Ai sensi dell’art.14 del contratto sono concessi a tutti i docenti di ruolo le 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. Per quanto detto, il docente di ruolo da oltre un triennio fruisce di 36 giorni di ferie da prendersi di fatto nei soli mesi di luglio e di agosto e quello di ruolo entro il triennio di 34 giorni. Da questo totale vanno defalcati gli eventuali 6 giorni di ferie fruite durante l’anno scolastico ai sensi del comma 9, dell’art.13 del CCNL scuola oppure come permessi retribuiti ai sensi dell’art.15, comma 2, del medesimo contratto.
Le ferie dei docenti precari
Molte scuole che hanno in organico, docenti supplenti brevi, con contratto Covid fino alla fine delle lezioni o fino al termine della attività didattiche, cioè al 30 giugno 2021, mettono questi docenti in ferie d’ufficio durante le vacanze di Natale e Pasqua (nei giorni non festivi), un trattamento specifico, riservato unicamente al personale a tempo determinato, che non può fruire nei mesi di luglio e agosto delle ferie maturate, in quanto il loro contratto scade entro il 30 giugno. I docenti supplenti brevi oppure con contratto covid, a fine contratto possono chiedere il pagamento delle ferie maturate, nel limite di quelle eccedenti i giorni di sospensione delle attività didattiche compresi nel periodo del proprio contratto. I docenti il cui contratto scade il 30 giugno vengono messi in ferie anche dopo gli scrutini allo scopo di non liquidare le ferie.
Le scuole applicano, inderogabilmente e senza dubbi interpretativi, il comma 55 dell’art.1 della legge n. 228/2012. In tale comma è scritto specificatamente che all’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
Inoltre il successivo comma, cioè il 56, prevede chiaramente che le clausole contrattuali contrastanti i commi 54 e 55, relativi alle modalità di fruizione delle ferie dei precari, sono disapplicate dal 1º settembre 2013. Per quanto scritto nel comma 56 si rende evidente che le ferie dei precari riferite all’anno scolastico 2018-2019, non saranno più definite dall’art.19 del CCNL scuola 2006-2009, ma verrà applicato il comma 55 della legge 228/2012.
Bisogna sapere che l’art.19, comma 2, del CCNL scuola, riguardante le ferie del personale assunto a tempo determinato, specifica che esse sono proporzionali al servizio prestato. Il calcolo dei giorni di ferie deriva dal prodotto del numero dei giorni di servizio per 30, diviso per 360. In buona sostanza si tratta di 2,5 giorni per ogni mese di servizio ( per mese si intende 30 giorni).
Ferie Ata di ruolo
Le ferie del personale Ata sono regolate dal CCNL scuola 2006/2009, all’art. 13, comma 5, in cui viene specificato che nel caso in cui il PTOF della scuola preveda la settimana corta fino al venerdì, il sesto giorno è considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie. Pertanto ai fini del computo, i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno di ferie.
Se il personale ATA è stato assunto da meno di 3 anni di servizio ha diritto a 30 giorni di ferie all’anno, che diventano 32, dopo tre anni si servizio a qualsiasi titolo prestato. Bisogna ricordare che per il personale ATA, compatibilmente con le esigenze di servizio, è possibile frazionare le ferie in più periodi durante tutto il corso dell’anno.
Inoltre, l’amministrazione è tenuta ad assicurare al dipendente almeno 15 giorni consecutivi nel periodo che va dall’1 luglio al 31 agosto.
Le ferie non godute nell’anno scolastico 2020/2021 possono essere fruite nell’anno scolastico 2021/2022, di norma, non oltre il mese di aprile.
Ferie precari Ata
Al personale Ata a tempo determinato si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le stesse disposizioni in materia di ferie stabilite dal contratto scuola all’art.19, per il personale a tempo indeterminato, con alcune precisazioni. Le ferie sono proporzionali al servizio prestato.
Bisogna sottolineare che se la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico. Il pagamento delle ferie è possibile solo in via residuale per incapienza contrattuale e solo per i supplenti brevi e temporanei. Il personale Ata con contratto Covid, anche in questi giorni in alcune scuole, è messo in ferie d’ufficio per evitare di doverle liquidare al termine del contratto.
Si precisa che al personale Ata a tempo determinato, con un’anzianità di servizio fino a 3 anni, spettano 30 giorni di ferie. Al personale Ata a tempo determinato, con un’anzianità di servizio superiore a 3 anni, spettano 32 giorni di ferie.