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Decreto sostegni bis: vincolo quinquennale diventa triennale; novità anche nel caso di domanda di mobilità soddisfatta

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recupera gli anni scolastici e consegui il diplomada obiettivoscuola – Il Decreto Sostegni BIS (Decreto Legge n. 73/2021) prevede importanti novità anche per il c.d. vincolo quinquennale. In particolare si prevede che:

Al comma 3 dell’articolo 399 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 le parole “cinque anni scolastici” sono sostituite dalle parole “tre anni scolastici” e al comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 le parole “quattro anni” sono sostituite dalle parole “due anni“. Al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta.

 

VINCOLO QUINQUENNALE NEOIMMESSI IN RUOLO

Pertanto, il “vicolo quinquennale” a cui sono soggetti tutti i docenti neoimmessi (da qualsiasi graduatoria) in ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2020\2021 diventa triennale.

Allo stesso modo, il vincolo “quinquennale” previsto per gli assunti da GMRE (Graduatorie di merito regionali) a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, secondo cui il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, viene anch’esso ricondotto a tre anni complessivi.

 

VINCOLO PER DOMANDA DI MOBILITà SODDISFATTA

Il provvedimento prevede altresì che, al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta.

Ricordiamo che al momento il vincolo triennale si applica solamente nel caso in cui il docente venga soddisfatto, a seguito di domanda volontaria, su preferenza analitica mentre non trova applicazione nel caso di preferenza sintetica (comune, distretto, provincia). Il tenore della norma sembrerebbe estendere il vincolo anche ai casi in cui sia stata acquisita la titolarità in seguito a preferenza sintetica

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