È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto Sostegni BIS. Vengono confermate le misure contenute nella bozza diffusa qualche giorno fa.
INCREMENTO DELLE QUOTE RISERVATE AI CONCORSI STRAORDINARI 2018
Il testo stabilisce innanzitutto che, in deroga alle disposizioni vigenti, sarà possibile assumere dalle graduatorie dei concorsi straordinari del 2018, in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente.
In particolare:
1) Per l’anno scolastico 2021/2022 è incrementata al 100% la quota di posti prevista dall’art. 17 comma 2 lettera b) del D.lgs 13 aprile 2017, n. 59 da destinare al concorso straordinario 2018 (GMRE). In sostanza si potrà assumere da tali graduatorie fino al 100% dei posti disponibili, in deroga al limite percentuale stabilito da detto decreto e sempre in subordine rispetto alle GM2016, laddove non esaurite.
2) In misura analoga, sempre per l’anno scolastico 2021/2022 è incrementata al 100% la quota di posti prevista dall’art. 4 comma 1-quater, lettera b) del decreto legge 12 luglio 2018 n. 87. In sostanza si potrà assumere dalle graduatorie del concorso straordinario 2018 per la scuola dell’infanzia e primaria fino al 100% dei posti, in deroga al limite percentuale previsto da detta norma e anche in questo caso in subordine alle GM2016, laddove non esaurite.
Le graduatorie del concorso straordinario per il ruolo 2020 saranno integrate con i soggetti che hanno conseguito nelle prove il punteggio minimo di 56/80. Saranno dunque composte, non solo dai vincitori, ma da tutti coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo.
ASSUNZIONI STRAORDINARIE
In via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le suddette immissioni in ruolo sono assegnati con contratto a tempo determinato ai docenti che contestualmente abbiano i seguenti requisiti:
- sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, per posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento di titolo, coloro che conseguano il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021;
- hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi 10 anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali per almeno 180 giorni di servizio (anche non consecutive) o con servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino agli scrutini finali.
Il contratto a tempo indeterminato è proposto esclusivamente nella provincia e nella\e classi di concorso o tipologia di posto per le quali il docente risulta nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi.
Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e di prova, seguito da una prova disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i candidati valutati positivamente per l’anno di prova. La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono la soglia idoneità ed è valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o se successiva, dalla data di inizio del servizio.
La valutazione negativa del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di prova. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di immissione in ruolo e l’impossibilità di trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
Con successivo decreto del Ministero dell’Istruzione, sono disciplinati le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato delle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al comma 4, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova disciplinare di cui al comma 7, le modalità di formazione delle commissioni della prova disciplinare, i requisiti dei componenti e le modalità di espletamento della suddetta prova.
CHIAMATA VELOCE
Con riferimento alle operazioni di avvio dell’anno scolastico 2021\2022 non si applicano le disposizioni di cui all’art. 1 commi da 17 a 17-septies del Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126 (convertito nella Legge 159/2019). Questo significa che per l’anno scolastico 2021\2022 non si applicano le disposizioni relative alla c.d. chiamata veloce.