L’art. 58 comma 1 lettera b) del Decreto Sostegni BIS prevede che:
all’art. 2-ter del Decreto Legge 8 aprile 2020, n.22 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole «per l’anno scolastico 2020/2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022».
Viene quindi riproposta anche per l’anno scolastico 2021/22 la stessa misura già prevista per l’anno 2020/21. In particolare, per garantire il regolare svolgimento delle attivitànonché l’erogazione del servizio educativo nelle scuole dell’infanzia paritarie comunali qualora si verifichi l’impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, anche per l’anno scolastico 2021/2022, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.