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Nomine in ruolo da GPS I fascia con 3 anni di servizio: chiarimenti sul computo delle annualità

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recupera gli anni scolastici e consegui il diplomada obiettivoscuola – Tra le misure previste dal Decreto Sostegni BIS, approvato dal Consiglio dei Ministri e in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, vi è la possibilità di assumere in via straordinariaesclusivamente per l’anno scolastico 2021/2022, dalle graduatorie provinciali per le supplenze di I fascia, per i posti che residuano dopo le immissioni in ruolo ordinarie e purché si abbiano almeno 3 anni di servizio prestati nelle scuole statali.

Ricordiamo preliminarmente che appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto sarà subito efficace ma dovrà essere convertito in legge dal parlamento entro 60 giorni. In tale fase di conversione, potranno intervenire delle modifiche rispetto alla formulazione iniziale.

Diciamo subito che:

  1. Si tratta di una misura straordinaria, che si applica appunto esclusivamente per l’anno scolastico 2021/2022. Non sarà dunque creata alcuna graduatoria ad esaurimento.
  2. Le immissioni in ruolo dalle GPS I fascia riguarderanno solo quelle regioni e quelle classi di concorso in cui rimarranno posti disponibili dopo le “ordinarie” operazioni di immissione in ruolo dalle graduatorie esistenti e, in particolare, dalle GAE, dalle GM 2016, dalle GMRE dei concorsi straordinari del 2018, dalle graduatorie del concorso straordinario 2020 e, infine, dalle graduatorie della procedura speciale per le classi di concorso A-20, A-26, A-27 e A-41 che, secondo lo stesso decreto, dovrebbe concludersi entro il 31 agosto 2021.

CHI PUÒ ASPIRARE ALL’IMMISSIONE IN RUOLO

Potranno essere immessi in ruolo, se residuano posti dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo, coloro che  congiuntamente:

  1. sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, per posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento di titolo, coloro che conseguano il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021;
  2. hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi 10 anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali per almeno 180 giorni di servizio (anche non consecutive) o con servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino agli scrutini finali.  www.obiettivoscuola.it

Restano quindi esclusi dalla procedura:

  1. I docenti che, pur avendo 3 annualità di servizio, non si trovano nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze.
  2. I docenti che, pur essendo inseriti in prima fascia, non hanno le tre annualità di servizio richieste.

A ciò si aggiunga che, poiché si attingerà dalla I fascia delle GPS in subordine alle graduatorie esistenti, la gran parte delle assunzioni avverrà laddove le graduatorie esistenti sono esaurite, cioè nelle regioni del Nord Italia. In altri termini, il fatto di essere in I fascia e di avere 3 annualità di servizio non dà automaticamente diritto all’immissione in ruolo poiché occorrerà verificare la disponibilità di posti vacanti e disponibili (posti in cui manca un titolare) e la consistenza delle altre graduatorie esistenti.  www.obiettivoscuola.it

 

IL REQUISITO DELLE TRE ANNUALITÀ DI SERVIZIOuniversità telematica

La bozza del decreto (quella che dovrebbe essere stata approvata dal Consiglio dei Ministri) prevede che i candidati devono aver:

svolto su posto comune o di sostegno, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi 10 anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124″.

Ebbene da tale frase emergono con chiarezza alcuni punti mentre altri restano incerti.

Partiamo dai punti fermi:

  • Deve trattarsi di 3 annualità di servizio svolte nelle scuola statale. Restano esclusi, salvo modifiche in sede di conversione del Decreto, i servizi prestati nelle scuole paritarie e nei percorsi di IeFP.
  • Le tre annualità di servizio possono essere state svolte negli ultimi 10 anni o nell’anno in corso. L’anno in corso è quindi utile ai fini del raggiungimento delle 3 annualità di servizio. Sul punto chiariamo che l’espressione utilizzata  “oltre quello in corso”, non significa che è necessario avere 3 annualità più l’anno in corso bensì che le tre annualità di servizio, possono essere svolte negli ultimi 10 anni, oltre che nell’anno in corso. Del resto l’espressione utilizzata “oltre quello in corso” (al maschile), si riferisce inequivocabilmente ai 10 anni scolastici e non alle tre annualità (per le quali semmai si sarebbe dovuta utilizzare l’espressione al femminile).
  • Deve trattarsi, per ciascuna annualità di servizio svolto per almeno 180 giorni anche non consecutivi oppure servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino agli scrutini (requisiti affinché si possa parlare di annualità ai sensi della Legge  3 maggio 1999, n. 124).
  • Le tre annualità non devono essere necessariamente consecutive, purché siano svolte nei 10 anni precedenti o in quello in corso.  www.obiettivoscuola.it

Per quanto invece riguarda i punti di incertezza:

  • Il decreto non chiarisce se le 3 annualità devono essere svolte (del tutto oppure almeno una) nella classe di concorso o tipologia di posto in cui si è inseriti nella prima fascia delle GPS. Innanzitutto, riteniamo improbabile che si richiedano 3 anni di servizio “specifici” perché ciò ridurrebbe sensibilmente la platea dei docenti che possono aspirare all’immissione in ruolo (per esempio, se così fosse, per essere immessi in ruolo per posti di sostegno, oltre al titolo di specializzazione, sarebbero richieste anche 3 annualità di servizio su posto di sostegno).
    In aggiunta, riteniamo che se fosse stato richiesto il requisito del servizio specifico, il decreto lo avrebbe dovuto specificare (come infatti è stato fatto in altre occasioni, come nel caso del bando del concorso straordinario). Sicuramente si tratta di un punto da chiarire in sede di conversione o applicazione del decreto.
  • Un altro punto connesso è quello del servizio svolto su altro grado\ordine di scuola. Il decreto non chiarisce se, ai fini delle 3 annualità di servizio, sia valido o meno il servizio prestato su altro grado\ordine di scuola (es: docenti specializzati\abilitati per la scuola secondaria ma con 3 anni di servizio nella scuola primaria).

Auspichiamo che queste e altre questioni vengano chiarite al più presto.

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