Si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo del Decreto Sostegni BIS approvato dal Consiglio dei Ministri.
Se dovesse essere confermato quanto contenuto nell’ultima bozza disponibile, sono previste importanti novità anche per quanto riguarda i vincoli alla mobilità. In particolare si prevede che:
Al comma 3 dell’articolo 399 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 le parole “cinque anni scolastici” sono sostituite dalle parole “tre anni scolastici” e al comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 le parole “quattro anni” sono sostituite dalle parole “due anni“.
Pertanto, i due “vincoli quinquennale” esistenti (quello previsto per i neoassunti da GMRE 2018 e quello introdotto per tutti i docenti neoimmessi (da qualsiasi graduatoria) in ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2020\2021 diventano triennali.
VINCOLO PER DOMANDA DI MOBILITÀ SODDISFATTA
In aggiunta, il decreto presenta un’altra importante novità. Il secondo periodo dell’art. 58 comma 1 lettera f) prevede che:
Al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta“.
In base al CCNI mobilità vigente, al momento il vincolo triennale si applica solamente nel caso in cui il docente venga soddisfatto, a seguito di domanda volontaria, su preferenza analitica mentre non trova applicazione nel caso di preferenza sintetica (comune, distretto, provincia). La norma in esame sembra estendere il vincolo a tutti i casi in cui sia stata acquisita la titolarità di una qualsiasi sede nella provincia, ivi compreso il caso in cui sia stata ottenuta la sede nella provincia richiesta in seguito a preferenza sintetica (comune, provincia, distretto).
Quanto scritto nella bozza del Decreto sostegni, se confermata, farà certamente discutere perché in contrasto con quanto stabilito dal CCNL 2018, sottoscritto dalle varie organizzazioni sindacali, laddove la mobilità viene indicata tra le materie di “contrattazione integrativa nazionale” (art. 22, comma 4) e dove è previsto esplicitamente che i docenti possono presentare istanza volontaria non prima di tre anni dalla precedente, qualora abbiano ottenuto l’istituzione scolastica richiesta volontariamente (non dunque una qualunque istituzione scolastica ma solo quella espressamente richiesta con preferenza analitica).