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Mobilità, assegnazioni provvisorie e utilizzazioni: cosa cambia con il Decreto Sostegni Bis

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da scuolainforma – Il Decreto Sostegni Bis ha introdotto novità importanti sul vincolo quinquennale: ecco cosa cambierà con la nuova normativa.

Mobilità docentiassegnazioni provvisorie e utilizzazioni, la parte scuola del Decreto Sostegni Bis ha introdotto novità importanti per quanto riguarda il vincolo quinquennale, a seconda delle diverse immissioni in ruolo. Vediamo in dettaglio cosa cambia.

Mobilità docenti, assegnazioni provvisorie e utilizzazioni: novità in arrivo dal Decreto Sostegni Bis

Secondo quanto riporta il comma lettera f) dell’articolo 58 ‘Misure urgenti per la scuola’, i docenti assunti da GMRE nel 2018\2019 non sono soggetti al vincolo.
‘Al comma 3 dell’articolo 399 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 le parole “cinque anni scolastici” sono sostituite dalle parole “tre anni scolastici” e al comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 le parole “quattro anni” sono sostituite dalle parole “due anni”. Al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta.’

Come cambia il vincolo quinquennalerecupera gli anni scolastici e consegui il diploma

docenti assunti da GMRE nell’anno scolastico 2020\2021 o successivamente sono soggetti al vincolo quinquennale (su tutte le operazioni, mobilità, utilizzazione, assegnazioni provvisorie, incarichi a tempo determinato) che diventa triennale.
La normativa riguardante il nuovo vincolo quinquennale è riportata nell’art. 1 comma 17 novies della Legge 159/2019 dove si legge:
‘A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero’.

Secondo quanto contenuto nel Decreto Sostegni Bis, il vincolo quinquennale a cui sono soggetti tutti i docenti neoimmessi in ruolo da qualsiasi graduatoria dall’a.s. 2020/1 diventa triennale. In ogni caso, prima che siano trascorsi tre anni, non è possibile presentare domanda di assegnazione provvisoria, utilizzazione o ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o cdc ai sensi dell’articolo 36 del CCNL.

Per i docenti assunti da Graduatorie di Merito Regionali nell’anno scolastico 2019/20, il vincolo quinquennale diventa, allo stesso modo, triennale. Il vincolo, in questo caso, riguarda solamente le operazioni di mobilità visto che è prevista la possibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione o l’ottenimento di incarichi a tempo determinato.

 

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