da obiettivoscuola – Il decreto sostegni bis prevede importanti novità anche per il c.d. vincolo quinquennale. In particolare si prevede che:
Al comma 3 dell’articolo 399 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 le parole “cinque anni scolastici” sono sostituite dalle parole “tre anni scolastici” e al comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 le parole “quattro anni” sono sostituite dalle parole “due anni“. Al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta.
VINCOLO QUINQUENNALE NEOIMMESSI IN RUOLO A DECORRERE DAL 2020\2021
Il nuovo vincolo quinquennale è stato introdotto dall’art. 1 comma 17 novies della Legge 159/2019 secondo cui:
A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero”.
Per effetto del Decreto sostegni BIS quindi il “vincolo quinquennale” a cui sono soggetti tutti i docenti neoimmessi (da qualsiasi graduatoria) in ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2020\2021 diventa quindi triennale. Resta però l’impossibilità, prima che siano decorsi tre anni, di presentare domanda di utilizzazione, assegnazione provvisoria o ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso ai sensi dell’art. 36 CCNL.
VINCOLO QUINQUENNALE DOCENTI IMMESSI DA GMRE NEL 2019\2020
Allo stesso modo, il vincolo “quinquennale” previsto per gli assunti da GMRE (Graduatorie di merito regionali) a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, secondo cui il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, viene anch’esso ricondotto a tre anni complessivi. Diversamente dal nuovo vincolo di cui al paragrafo precedente, tale vincolo riguarda esclusivamente le operazioni di mobilità non essendo prevista l’impossibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria\utilizzazione o di ottenere incarichi a tempo determinato.
Il vincolo quinquennale in questione non si applica ai docenti immessi in ruolo nell’anno scolastico 2018\2019 in quanto è stato introdotto successivamente con la Legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019).
In sintesi:
1) I docenti assunti da GMRE nel 2018\2019 non sono soggetti al vincolo
2) I docenti assunti da GMRE nel 2019\2020 sono soggetti al vincolo quinquennale (solo sulla mobilità) che diventa triennale.
3) I docenti assunti da GMRE nel 2020\2021 o successivamente sono soggetti al vincolo quinquennale (su tutte le operazioni, mobilità, utilizzazione, assegnazioni provvisorie, incarichi a tempo determinato) che diventa triennale.