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Concorso Ordinario: chi non lo supera non potrà partecipare alla procedura concorsuale successiva per la stessa CDC\tipologia di posto

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università telematicaÈ stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto Sostegno BIS. Si attende adesso  l’emanazione del Presidente della Repubblica e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, fermo restando che dovrà essere convertito in Legge entro 60 giorni.

Per quanto riguarda i concorsi ordinari, il testo prevede una semplificazione delle procedure al fine di assicurare concorsi con frequenza annuale. Una norma che però sta facendo discutere è quella contenuta nel comma 13 dell’art. 59 laddove si stabilisce che:

I candidati che partecipano ad una procedura concorsuale e non superano le relative prove non possono presentare domanda di partecipazione alla procedura concorsuale successiva per la medesima classe di concorso o tipologia di posto per la quale non hanno superato le prove.

Pertanto, coloro che partecipano alla procedura concorsuale ordinaria in un certo anno non potranno partecipare a quella dell’anno successiva dovendo di fatto saltare un anno. Potranno invece partecipare per altra classe di concorso o tipologia di posto.

Senonché la norma rischia di essere eccessivamente penalizzante soprattutto per gli aspiranti che possono accedere a una sola classe di concorso.

Da più parti sono arrivate critiche e annunci di emendamenti (vedi ad esempio, l’On. Azzolina e il Sen. Pittoni) per cui è probabile che in parlamento, in sede di conversione del decreto, si possa trovare un’ampia convergenza per il suo superamento.

Per quanto riguarda invece la procedura speciale prevista in estate per le classi di concorso A-20, A-26, A-27 e A-41 è espressamente previsto che resta impregiudicata per i partecipanti a questa procedura, la possibilità di partecipare anche alla procedura concorsuale ordinaria per le corrispondenti classi di concorso, anche in deroga a quanto stabilito dal suddetto comma 13.

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